Articolo 474 codice di procedura civile
Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. (2)
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(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 e dall’art. 1, L. 28.12.2005, n. 263 con decorrenza dal 1° marzo 2006. Il testo precedente all’entrata in vigore del suddetto art. 2 disponeva che:
“L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.”.
(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 34, latt. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Giurisprudenza:
Condanna di un soggetto ad un ‘facere’ mediante esecuzione di determinate opere su un immobile – Successiva acquisizione del bene da parte della p.a.
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un “facere” mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all’azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-12-2022, n. 35873
Verbale di conciliazione avanti al giudice – Titolo per l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare
Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché – come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 – si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell’obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell’accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-10-2022, n. 28871
Opposizione a precetto fondato su assegno – Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione – Disconoscimento ex art. 214 cpc
In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l’autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull’onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell’ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l’apparenza dell’esecutività del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-9-2022, n. 27381
Inesistenza del credito del pignorante alla data del pignoramento – Successivo deposito di atto di intervento ‘titolato’
In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l’originaria mancanza del diritto di procedere all’esecuzione determina l’invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d’intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-7-2022, n. 23477
Decreto ingiuntivo – Accoglimento del ricorso ‘come da domanda’ – Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati
Il decreto ingiuntivo contenente l’accoglimento del ricorso monitorio “come da domanda” può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-3-2022, n. 10230
Titolo esecutivo nei confronti del conduttore – Efficacia nei confronti del subconduttore
La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-3-2022, n. 9899
Mutuo di somma di denaro – Momento perfezionativo – Versamento da parte della mutuataria di parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento degli obblighi del mutuatario
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l’erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all’istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-3-2022, n. 9229
Interpretazione del titolo esecutivo – Interpretazione del giudice dell’opposizione – Censurabilità in cassazione
L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta intervenuto il giudicato, è l’accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 21-2-2022, n. 5633
Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale – Ricorso per cassazione – Requisiti di ammissibilità ex art. 366 cpc
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 21-2-2022, n. 5633
Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso – Liquidazione delle spese – Idoneità del provvedimento a fungere da titolo esecutivo
Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell’ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell’effetto devolutivo, l’ordinanza reclamata, sicché se l’esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-2-2022, n. 3291