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Art. 475 cpc – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

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Articolo 475 codice di procedura civile

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

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Articolo prima modificato dall’art. 6, D.Lgs.C.S. 19.06.1946, n. 1,  poi così sostituito dall’art. 3, comma 34, latt. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, con efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo previgente disponeva che:

“(Spedizione in forma esecutiva) – Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.


 

Giurisprudenza:

Condanna di un soggetto ad un ‘facere’ mediante esecuzione di determinate opere su un immobile – Successiva acquisizione del bene da parte della p.a.

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un “facere” mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all’azione esecutiva, valendo soltanto ad … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-12-2022, n. 35873

 

Condominio – Notificazione titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio – Azione esecutiva nei confronti del condomino – Notificazione del precetto e del titolo esecutivo

Il creditore che intenda promuovere un’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, “pro quota”, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio “status” di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-6-2022, n. 20590

 

Mancata spedizione in forma esecutiva – Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto – Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo – Condizioni

In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall’opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell’esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede “in executivis” e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 5-5-2022, n. 14275

 

Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori

Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-11-2021, n. 32838

 

Titolo esecutivo – Spedizione in forma esecutiva – Erronea indicazione del difensore richiedente – Conseguenze – Sanatoria

In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l’erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-11-2019, n. 29804