Articolo 479 codice di procedura civile
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto. (1)
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. (2)
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
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(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 34, latt. e), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo previgente disponeva che:
“Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.
(2) Comma è stato così modificato dall’art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3 quater e 3 quinquies del medesimo articolo. Il testo previgente disponeva che:
“La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’articolo 170”.
Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio – Azione esecutiva nei confronti del condomino – Notificazione del precetto e del titolo esecutivo – Necessità
Il creditore che intenda promuovere un’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, “pro quota”, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio “status” di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-6-2022, n. 20590
Mancata spedizione del titolo in forma esecutiva – Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto – Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo
In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall’opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell’esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede “in executivis” e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 5-5-2022, n. 14275
Riscossione coattiva a mezzo ruolo
Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest’ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest’ultima, con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-11-2021, n. 36649
Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori
Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-11-2021, n. 32838
Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto – Opposizione agli atti esecutivi
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 21-1-2021, n. 1096
Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910
La validità dell’ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare l’illegittimità o l’infondatezza della pretesa dell’amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali. Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell’azione esecutiva, che l’art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell’ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva, oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del r.d. citato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 5-11-2020, n. 24757
Sentenza non definitiva – Atto di precetto per somma determinata – Detrazione dall’importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva – Acquiescenza alla sentenza definitiva – Esclusione
Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall’importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l’eccezione di compensazione della parte precettata. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-4-2020, n. 7941
Titolo esecutivo – Spedizione in forma esecutiva – Erronea indicazione del difensore richiedente
In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l’erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-11-2019, n. 29804