Articolo 480 codice di procedura civile
Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. (1)
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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(1) Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015 ed applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 06.08.2015, n. 132, di conversione del suddetto decreto, ovvero dal 21.08.2015. Il testo previgente disponeva che:
“Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”.
Giurisprudenza:
Abusivo frazionamento del credito
In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-11-2022, n. 33443
Avvertimento sulla possibilità di ricorrere alle procedure di composizione della crisi
In tema di espropriazione forzata, l’avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall’art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente “promozionale”, di stimolare o incentivare l’accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall’inizio o dalla progressione dell’esecuzione; ne consegue che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2022, n. 23343
Menzione dell’apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato – Necessità – Esclusione
Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11242
Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti – Necessità – Esclusione
L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18-3-2022, n. 8906
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Apposizione della formula esecutiva – Necessità – Esclusione
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-3-2022, n. 8870
Pubblica amministrazione debitrice – Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere al creditore – Legittimità dell’azione esecutiva e della notifica del precetto – Esclusione
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell’ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v’è luogo per l’attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-1-2022, n. 77
Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – Natura – Enti pubblici non economici – Conseguenze – Art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 – Applicabilità
Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l’intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-11-2021, n. 36856
Elezione di domicilio – Contestazione del debitore opponente – Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili – Inidoneità dell’elezione a radicare la competenza
L’elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all’esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l’esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell’inidoneità dell’elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l’esistenza di un conto corrente bancario – con somme pignorabili presso terzi – di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 22-3-2021, n. 8024