Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 481 cpc – Cessazione dell’efficacia del precetto

Richiedi un preventivo

Articolo 481 codice di procedura civile

Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.


 

Giurisprudenza:

Sospensione a seguito di opposizione ex art. 617 cpc – Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado

In virtù del rinvio all’art. 627 c.p.c., da parte dell’art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-9-2022, n.  27848

 

Pignoramento negativo e mancato inizio dell’espropriazione forzata

L’art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell’affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-6-2022, n. 18676

 

Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto

L’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l’esecuzione in qualsiasi momento con il … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-1-2022, n. 2347

 

Notificazione del precetto a mezzo del servizio postale fuori dalla sua circoscrizione – Validità

Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell’art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 1229 del 1959 (recante l’ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-7-2017, n. 18759

 

Rinuncia all’esecuzione intervenuta prima dell’opposizione

Nel caso di opposizione all’esecuzione esclusivamente fondata su voci di spese dell’atto di precetto, la rinuncia all’esecuzione intervenuta prima dell’opposizione determina l’estinzione dell’esecuzione, e la conseguente carenza di interesse originaria, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in quanto l’opposizione sulle sole spese di precetto esaurisce i propri effetti all’interno della procedura estinta; ne consegue che, ove tale rilievo venga compiuto nel giudizio di legittimità, la sentenza dovrà essere cassata senza rinvio. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 31-5-2017, n. 13817

 

Esigibilità del debito – Necessità

In tema di espropriazione forzata, l’intimazione ad adempiere l’obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell’art. 480, primo comma, cod. proc. civ., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-2-2013, n. 3656

 

Opposizione a precetto – Ostatività all’inizio della esecuzione – Esclusione

L’opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell’esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l’identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l’altro, desumibile dall’art. 627 cod. proc. civ.. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13-4-2011, n. 8465