Articolo 482 codice di procedura civile
Termine ad adempiere
Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. (1)
L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
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Le parole “il capo dell’ufficio competente per l’esecuzione” sono state così sostituite dall’art. 88, D.Lgs 19.02.1998, n. 51 in vigore dal 21.03.98 con effetto dal 02.06.99.
Successive notifiche del medesimo precetto
È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l’azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l’inizio dell’esecuzione, di cui all’art. 482 cod. proc. civ., decorrerà dalla notifica del secondo precetto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-8-2012, n. 14189
Autorizzazione all’esecuzione immediata
In tema di esecuzione forzata, l’autorizzazione all’esecuzione immediata può essere data, ai sensi dell’art. 482 cod. proc. civ., anche da un giudice delegato soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l’esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-8-2010, n. 18355
Autorizzazione all’esecuzione immediata – Notifica della copia unitamente all’atto di precetto – Omessa trascrizione nella copia del precetto notificato all’intimato
Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del precetto notificata allo intimato, del decreto che, ai sensi dell’art. 482 Cod. Proc. Civ., autorizza l’esecuzione immediata, qualora tra l’atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-5-2007, n. 10835