Articolo 50 codice di procedura civile
Riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. (2)
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
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(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 14.07.1950, n. 581.
(2) Comma così modificato dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69 (G.U. 19.06.2009, n. 140, S.O. n. 95), con decorrenza dal 04.07.2009. Il testo previgente disponeva che: “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Giurisprudenza:
Declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell’opposizione
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 14-1-2022, n. 1121
Declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell’opposizione
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell’art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41230
Declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell’opposizione
In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l’opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a “proseguire” nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l’atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto “istitutivo” di giudizio “ex novo”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41230
Lodo rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato
In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la “translatio iudicii” di cui all’art. 50 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 5-10-2021, n. 26949
Errore nel modello di atto per la riassunzione
L’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell’atto in cancelleria. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-6-2021, n. 16166
Riassunzione tempestiva della causa – Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente
Quando, a norma dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio “a quo”). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 1-3-2021, n. 5542
Impugnazione davanti al giudice incompetente – Inammissibilità – Esclusione – Rimedi esperibili – Regolamento di competenza
L’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza. (Nella specie, il provvedimento di rigetto dell’istanza di dilazione per l’accettazione dell’eredità era stato reclamato non già davanti al tribunale in composizione collegiale ex art. 749, comma 3, c.p.c., ma alla corte d’appello, che lo aveva dichiarato inammissibile; la S.C., investita con regolamento di competenza, ha censurato la decisione nella parte relativa all’inammissibilità, rimettendo le parti davanti al giudice competente). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-7-2020, n. 15463