Art. 50 codice civile
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434.
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
Giurisprudenza:
A seguito della dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità a carico dell’INAIL (prestazione previdenziale diretta, il cui diritto è esercitatile soltanto dal titolare e non da altri, ancorché siano probabili successori futuri dell’assente) non esiste alcun diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità corrispondente, che possa essere esercitato, in quanto la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti, di cui all’art. 85 del d.P.R. n.1124 del 1965, risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro o la tecnopatia e la morte (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rendita di inabilità, a seguito della dichiarazione di assenza del suo titolare, in favore del coniuge, confermandola per aver rigettato, invece, in difetto della morte del titolare della rendita di inabilità, la domanda del coniuge stesso diretta ad ottenere la rendita ai superstiti). — Cass. 16283 del 3-8-2005
La moglie di una persona assente, cui spetta, iure proprio, la pensione di reversibilità in caso di morte del marito, può esigere l’erogazione dei ratei della pensione a titolo di anticipata o provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità, nei limiti della quota a lui autonomamente riservata. La vigente disciplina normativa dell’assenza, nel prevedere il generale ed incondizionato esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla morte dell’assente, consente l’esercizio di qualsiasi diritto purché dipendente dalla (successiva) morte di quest’ultimo, anche se non legato ai beni ed alle sostanze dell’assente. Né gli interessi dell’ente previdenziale possono considerarsi sacrificati, in quanto esso ha l’obbligo di continuare ad erogare, provvisoriamente, la prestazione previdenziale sotto il succennato profilo della anticipata liquidazione della pensione di reversibilità spettante alla moglie e nei limiti a questa per legge riservata; di dare all’assente (in caso di ritorno) solo la differenza e provvedendo (per il caso di morte) al conguaglio tra quanto provvisoriamente pagato e quanto spettante al coniuge superstite divenuto successivamente titolare della pensione autonoma di reversibilità. L’ente non sarà, dunque, costretto a corrispondere due volte la stessa prestazione, nell’ipotesi di ritorno dell’assente. — Cass. 15-11-88, n. 6168
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell’assente, dei quali è ammissibile l’esercizio temporaneo ai sensi dell’art. 50 comma 3 c.c., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell’assente ma – attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all’art. 26 del vecchio c.c. – anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi; pertanto, la moglie dell’assente titolare di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che, in caso di morte del marito, acquisterebbe “iure proprio” il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto – durante l’assenza del coniuge pensionato – ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell’istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell’assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l’importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell’ente alcuna azione o pretesa ulteriore. – Cass. 05-11-1988 n. 5988
La disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali — Cass. 14-1-83, n. 299