Codice di procedura civile
Opposizione agli atti esecutivi
Articolo 617 codice di procedura civile
Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. (1)
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. (2)
—–
(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80, con decorrenza dal 1° marzo 2006 ed applicazione anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Il testo previgente disponeva che:
“Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
(2) Comma è stato così modificato dall’art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza dal 1° marzo 2006 ed applicazione anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Il testo previgente disponeva che:
“Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
© Riproduzione riservata www.studiolegalecirulli.com
Giurisprudenza:
Ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc – Opposizione
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l’assegnazione del credito pignorato, non è più … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-6-2023, n. 15822
Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva – Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità – L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-5-2023, n. 12948
Regolarità del procedimento di vendita – Opposizione ex art. 617 cpc avverso il decreto di trasferimento – Interesse ad agire ex art. 100 cpc – Il debitore ha interesse a contestare, mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell’avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-12-2022, n. 35867
Termine di efficacia del precetto – Sospensione a seguito di opposizione ex art. 617 cpc – Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – In virtù del rinvio all’art. 627 c.p.c., da parte dell’art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-9-2022, n. 27848
Opposizione a precetto ed opposizione all’esecuzione – Litispendenza – Configurabilità – Esclusione – Non sussiste litispendenza tra l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni “formali” ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-9-2022, n. 26541
Condominio – Notificazione titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio – Azione esecutiva nei confronti del condomino – Notificazione del precetto e del titolo esecutivo – Il creditore che intenda promuovere un’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, “pro quota”, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio “status” di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-6-2022, n. 20590
Chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo – Reclamo – Inammissibilità – Rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi – È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11241
Provvedimenti sull’estinzione – Rimedio esperibile – Reclamo ex art. 630 c.p.c. – Esclusività – Tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall’art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l’improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia dichiarato l’estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-3-2022, n. 10238
Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell’atto introduttivo – Ammissibilità – Esclusione – Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-3-2022, n. 9226
Revoca della dichiarazione di fallimento – Spese poste a carico del creditore istante – Sospensione dei termini processuali – Reclamo – Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l’entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 4-1-2022, n. 121
Decreto di fissazione dell’udienza per la fase sommaria – Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla successiva notificazione all’opposto – Insussistenza – In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l’obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l’avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell’esecuzione ha fissato davanti a sé l’udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell’avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un “onere eccedente la normale diligenza”, atteso che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-12-2021, n. 41747
Mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e l’autorizzazione alla vendita – In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e l’autorizzazione alla vendita non è opponibile all’aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-12-2021, n. 39243
Liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata – Determinazione del valore della causa – Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38370
Regolamento di competenza – Il controllo della competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38368
Riassunzione dell’opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio – Forma – L’atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all’esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l’instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l’introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell’opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell’applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-12-2021, n. 38323
Riscossione coattiva a mezzo ruolo – Mancata notificazione del titolo esecutivo – Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest’ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest’ultima, con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-11-2021, n. 36649
Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori – Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma notificazione del titolo – Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-11-2021, n. 32838
Sequestro conservativo presso terzi – Assegnazione del credito nei limiti della pignorabilità – Impugnazione – Sospensione della procedura a seguito di opposizione all’esecuzione – Reclamabilità – L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un’opposizione all’esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all’art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre l’appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l’opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all’eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-10-2021, n. 27073
Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. “divisione endoesecutiva”) – Opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione – Improponibilità nel giudizio divisorio – Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. “divisione endoesecutiva”) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4-8-2021, n. 22210
Contestazioni sul quantum liquidato al custode – Rimedi esperibili – Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l’impugnazione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al “quantum” liquidato dal giudice dell’esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l’individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all’esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-7-2021, n. 21874
Riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – Discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria – In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-7-2021, n. 21642
Termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito – Nell’ambito di tutte le cosiddette “opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l’improcedibilità del giudizio, ma soltanto l’applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l’iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell’opposizione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-7-2021, n. 21512
Opposizione avverso cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme a tutela del lavoro – L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-7-2021, n. 20694
Conclusione dell’esecuzione e scadenza dei termini per le relative opposizioni – L’ammissione, dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli, è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-7-2021, n. 20331
Applicazione rito lavoro ad opposizione contro cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione – Qualificazione della domanda – L’applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell’apparenza, per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l’esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d’impugnazione, in termini di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all’applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice “a quo”, avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-7-2021, n. 19993
Decreto di trasferimento – Erronea indicazione dell’estensione del bene oggetto di trasferimento – In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. e ciò anche nell’ipotesi in cui risulti controversa l’identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-6-2021, n. 17811
Espropriazione presso terzi – Rilievo d’ufficio dell’incompetenza per territorio – Nell’espropriazione presso terzi, il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo – cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità – anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l’emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-4-2021, n. 9904
Nullità della notificazione dell’atto di pignoramento – La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l’opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all’ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l’annullamento dell’ordinanza medesima. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-4-2021, n. 9903
Preclusione dell’appello improcedibile od inammissibile appello avverso sentenza non appellabile – Proposizione di ricorso per cassazione – Nel caso in cui venga impugnata con l’appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell’apparenza, e l’appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-4-2021, n. 9868
Eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva – L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 25-3-2021, n. 8501
Riscossione mediante iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Omessa impugnazione – Conseguenze – mancato avvio dell’azione esecutiva entro un anno – Notifica intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973 – Opposizione – In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell’art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 11-3-2021, n. 6833
Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia dell’azione esecutiva del creditore) – Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore – In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l’opposizione proposta dal debitore sia l’azione esecutiva del creditore, sussiste l’interesse di quest’ultimo ad instaurare la fase di merito dell’opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull’ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell’esecuzione. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-2-2021, n. 3019
Dichiarazione negativa del terzo pignorato – Interesse del debitore alla proposizione – Sussistenza – Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l’impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un’espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l’interesse della debitrice a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell’art. 1997 c.c.). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 21-1-2021, n. 1098
Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto – Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 21-1-2021, n. 1096
Ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza – Opposizione agli atti esecutivi – Termine – Decorrenza – In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-1-2021, n. 89
Provvedimenti consequenziali all’estinzione del processo di esecuzione – Ricorribilità in cassazione – Esclusione – Rimedi esperibili – In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l’ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all’estinzione, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2020, n. 27614
Riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – Atti esecutivi – Tutela innanzi gli organi di giurisdizione tributaria – In materia di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la tutela avverso atti esecutivi (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973) esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un’opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14-4-2020, n. 7822
Controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – Discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria – In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14-4-2020, n. 7822
Giudice di pace – Opposizione ex art. 617 cpc – Competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione – Rilevazione entro la prima udienza – Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace la rilevazione, sia ad istanza dell’opposto, sia da parte del giudice d’ufficio, della incompetenza per materia di quel giudice per essere l’opposizione riconducibile all’art. 617 cod. proc. civ. e soggetta, quindi, alla competenza per materia del tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, in quanto avente natura di opposizione agli atti esecutivi, deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione, in applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. con adattamento alle forme del giudizio davanti a quel giudice. Verificatasi la preclusione l’incompetenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice con la sentenza anche quando egli proceda alla qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 con la sentenza e … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 15-05-2018, n. 11816
Decorrenza del termine per proporre opposizione – Comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione – Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-03-2018, n. 7899
Omessa indicazione delle generalità dell’amministratore nell’atto di precetto notificato da un condominio – La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalità dell’amministratore è vizio che attiene alla regolarità formale del precetto, e non riguarda i presupposti dell’azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev’essere fatto valere dal debitore esecutato con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l’opposizione … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Terza, 28-02-2011, n. 4896