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Art. 624 cpc – Sospensione per opposizione all’esecuzione

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Articolo 624 codice di procedura civile

Sospensione per opposizione all’esecuzione

Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618.


 

Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. – Statuizione sulle spese – Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

La statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all’esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l’opponente intenda contestare solo l’ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'”an” della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all’illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l’introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-2-2023, n. 4748

 

Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – Statuizione sulle spese della fase – Omissione – Rimedi

In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l’ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l’onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all’art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell’opposizione; ne deriva che … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-4-2022, n. 12977

 

Omessa introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. – Finalità deflattiva

L’estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l’inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un’evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza “in prospettiva”, qualora le ragioni addotte dal giudice dell’esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito; inoltre, nel caso di disposta sospensione, l’esecutato opponente persegue immediatamente il … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-4-2022, n. 12977

 

Omessa introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. – Provvedimento del giudice dell’esecuzione sulle spese

In caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l’ordinanza di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. il giudice dell’esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo – tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice – e non anche quelle dell’opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-4-2022, n. 12977

 

Chiusura anticipata del processo esecutivo – Provvedimenti conseguenti del giudice dell’esecuzione

Quando il giudice dell’esecuzione, in seguito ad un’opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d’ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve – sentite le parti – dichiarare improseguibile l’esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione) e, nell’espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell’esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull’eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11241

 

Definizione in rito del giudizio di opposizione – Conseguenze

In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, la definizione in rito del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione dell’esecuzione, impedisce il prodursi dell’effetto estintivo di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, pronunciata a seguito di impugnazione di una sentenza emessa in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha escluso che la procedura esecutiva – già sospesa ex art. 624, comma 1, c.p.c., e successivamente riassunta dal creditore procedente – si fosse estinta, essendo “medio tempore” divenuta definitiva la sentenza conclusiva del giudizio di merito sull’opposizione instaurato dal debitore, con la quale era stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da quest’ultimo). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-1-2021, n. 1172