Codice di procedura civile
Condizioni ammissibilità decreto ingiuntivo
Articolo 633 codice di procedura civile
Condizioni di ammissibilità
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
[L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica.] (1)
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(1) Comma abrogato dall’art. 9, D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, con decorrenza dal 07.11.2002.
Giurisprudenza:
Compensi professionali – Contestazione, anche generica, sull’espletamento e consistenza dell’attività – Onere della prova art. 2697 cc – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur”, costituendo la parcella una semplice … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 10-1-2023, n. 357
Opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda riconvenzionale dell’opposto – Ammissibilità – In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 24-3-2022, n. 9633
Contributi consortili – Delibera di approvazione del riparto annullata in altro giudizio – Opposizione a decreto ingiuntivo art 645 cpc – Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l’opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 22-11-2021, n. 35847
Appalto – Congruità della somma – Onere della prova – L’appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l’onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-11-2021, n. 33575
Compensi professionali – Foro del consumatore – Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l’accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-11-2021, n. 33439
Clausola compromissoria – In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 24-9-2021, n. 25939
Compensi professionali – Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. – Ammissibilità – In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c., sicché l’avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi – anche nel vigore della nuova disciplina – del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8-7-2021, n. 19427
Pagamento della sorte in data anteriore a quello di notificazione del decreto- Conseguenze sulle spese processuali della fase monitoria – La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-12-2020, n. 29642
Contributi condominiali – Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l’annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell’opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l’amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-8-2020, n. 18129
Soccombenza ai fini della condanna alle spese di giudizio – Valutazione rapportata all’esito finale della lite – Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 27-8-2020, n. 17854
Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali – Cassazione con rinvio della sentenza di appello – Documenti già prodotti dal condominio in primo grado – Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte – In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell’art. 345 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 30-7-2020, n. 16340
Contributi condominiali – Onere probatorio – Verbale di assemblea condominiale – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l’amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-7-2020, n. 15696
Sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all’epoca della proposizione della domanda monitoria – Irrilevanza al momento della decisione sull’opposizione – L”opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l’opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l’originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all’epoca della proposizione della domanda monitoria). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 16-7-2020, n. 15224
Esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo – Caducazione successiva alla conclusione dell’esecuzione – Rimedi – Procedimento d’ingiunzione – Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell’esecuzione forzata legittima il debitore che l’abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell’indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-7-2020, n. 14601
Controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti – Ricorso per decreto ingiuntivo – Tentativo di conciliazione – Necessità – Esclusione – In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall’art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28-4-2020, n. 8240
Compensi professionali – Parcella predisposta dal professionista – Ulteriori pretese secondo la tariffa professionale – In tema di compenso per prestazione professionale, la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l’inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all’art. 2233, comma 1, c.c., l’applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-11-2019, n. 31311
Esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo – Caducazione successiva alla conclusione dell’esecuzione – Rimedi – Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell’opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-11-2019, n. 30389
Deliberazioni omessa convocazione del socio – Nullità della deliberazione e conseguenze sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria – In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall’assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell’ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 16-9-2019, n. 22987
Valore probatorio dell’estratto di saldaconto – L’art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-5-2019, n. 14357
Ausiliari del giudice – Liquidazione del compenso decreto di pagamento non ritualmente comunicato – Conseguenze – Procedura monitoria – Ammissibilità – Opposizione – In materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all’ausiliario, quest’ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'”an” ma anche il “quantum” del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall’ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l’ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l’opposizione doveva seguire le regole ordinarie). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-1-2019, n. 2703
Valore probatorio del saldaconto – In materia di contratti bancari, il certificato di c.d. “saldaconto” è idoneo ad assolvere all’onere della prova dell’ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 9-1-2019, n. 279
Arricchimento senza causa proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall’opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell’art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall’opponente, determinanti un ampliamento dell’originario “thema decidendum” fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d’appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell’opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l’introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-10-2018, n. 27124
Esecutorietà – Per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo – Conseguenze – Formazione del giudicato – Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell’estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 24-9-2018, n. 22465
Frazionamento del credito – Presupposti – Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente l’oggettivo interesse al frazionamento in relazione all’instaurazione di cinquantotto procedimenti per ingiunzione per ottenere il pagamento di una pluralità di crediti relativi alle spese di custodia di veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-8-2018, n. 20714
Contratti agrari – Tentativo di conciliazione – In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-3-2018, n. 6839
Dichiarazione di fallimento dell’ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione – Opponibilità del decreto al fallimento – Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 10-10-2017, n. 23679
Esecutorietà per mancata opposizione – Conseguenze – Formazione del giudicato – Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento – Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-11-2017, n. 28318
Compensi avvocato – In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. civ., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-10-2011, n. 22655