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Art. 636 cpc – Parcella delle spese e prestazioni

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Articolo 636 codice di procedura civile

Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.


 

Contestazione, anche generica, sull’espletamento e consistenza dell’attività – Onere della prova art. 2697 cc

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur”, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 10-1-2023, n. 357

 

Abrogazione del sistema delle tariffe professionali – Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. – Ammissibilità

In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c., sicché l’avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi – anche nel vigore della nuova disciplina – del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. (Principio affermato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 1, c.p.c.). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8-7-2021, n. 19427

 

Applicazione della tariffa professionale – Violazione dei minimi tariffari – Irrilevanza

In tema di compenso per prestazione professionale, la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l’inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all’art. 2233, comma 1, c.c., l’applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-11-2019, n. 31311

 

Discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi – Presupposti

In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l’unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l’oggetto principale dell’obbligazione del proprio cliente. Cassazione Civile, Sezione 6-Lavoro, Ordinanza 12-11-2019, n. 29212

 

Mancanza del parere di congruità dell’ordine professionale e della parcella

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell’ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti “ex lege” in misura fissa) e della parcella contenente l’esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l’art. 636 c.p.c. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell’opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 5-7-2018, n. 17655

 

Vincolatività della parcella munita del parere del consiglio dell’ordine – Esclusione

In materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 15-1-2018, n. 712