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Art. 649 cpc – Sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo

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Codice di procedura civile

Sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo

Articolo 649 codice di procedura civile

Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642.


 

Procedimento di liquidazione onorari – Rito applicabile – A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 23-2-2018, n. 4485

 

Sospensione dell’esecutività – Sentenza di rigetto dell’opposizione – Titolo esecutivo – Nel giudizio di opposizione contro la cartella di pagamento, la sospensione dell’esecutività della cartella opposta, analogamente alla sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione, in quanto provvedimento endoprocedimentale, destinato a rimanere assorbito nella decisione di merito, cessa di produrre i suoi effetti, qualora il giudizio di primo grado si concluda con sentenza di rigetto dell’opposizione, con la conseguenza che il titolo opposto riprende forza di titolo esecutivo, ove non sia oggetto di inibitoria da parte della corte d’appello. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 31-7-2017, n. 19029

 

Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto – Natura in senso lato cautelare – Applicabilità del rito cautelare uniforme – In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669-sexies cod. proc. civ., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-3-2012, n. 3979

 

Sospensione dell’esecuzione provvisoria – Ordinanza relativa – Impugnabilità per cassazione ex art. 111 cost. – Esclusione – L’ordinanza, emessa in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo a norma dell’art. 649 cod. proc. civ., con la quale venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto o venga negata la revoca della precedente ordinanza di sospensione non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare in via meramente temporanea, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull’opposizione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-1-2005, n. 905

 

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente sulla illegittimità del decreto di con cessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, cod. proc. civ. – Rapporto di pregiudizialità – Sussistenza – Esclusione – Sospensione del processo di esecuzione – Esclusione – La sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l’autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere; pertanto, detto rapporto non sussiste tra il processo di esecuzione promosso sulla base di un decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a detto decreto vertente sulla illegittimità del decreto del Presidente del Tribunale di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, cod. proc. civ., dato che quest’ultimo decreto costituisce un provvedimento interinale, insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato ed inidoneo a pregiudicare la decisione di merito, avendo peraltro l’ordinamento apprestato un più rapido strumento processuale per dirimere siffatta questione pregiudiziale, costituito dalla revoca della provvisoria esecuzione ex art. 649, cod. proc. civ. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 15-10-2004, n. 20320

 

Sospensione dell’esecuzione provvisoria – Ordinanza relativa – Impugnabilità per cassazione ex art. 111 cost. – Esclusione – In tema di procedimento monitorio, la statuizione relativa alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, essendo priva di carattere decisorio, non è sindacabile in sede di legittimità, restando ogni decisione riservata al giudice di quel procedimento. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 4-9-2004, n. 17915