Codice di procedura civile
Efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto
Articolo 653 codice di procedura civile
Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione
Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.
Giurisprudenza:
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Sentenza di rigetto dell’opposizione – Cassazione con rinvio – Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo – Permanenza – La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell’opposizione, fino all’eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l’azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-2-2023, n. 4277
Revoca del decreto ingiuntivo all’esito del giudizio di opposizione – Mancata impugnazione – In caso di revoca del decreto ingiuntivo all’esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all’esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato “improcedibile” l’opposizione per tardività, condannando la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-9-2022, n. 26397
Spese giudiziali – Rimborso a favore del creditore ingiungente – Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione – In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all’esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-8-2022, n. 24482
Imposta di registro sul decreto ingiuntivo – Revoca del decreto ingiuntivo in seguito al parziale accoglimento dell’opposizione – Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell’ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-7-2022, n. 23162
Regolamento preventivo di giurisdizione – Esclusione della giurisdizione italiana – Effetti – Nullità del decreto ingiuntivo – In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-6-2022, n. 20633
Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione – Mancata riassunzione del giudizio – In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato “in bonis”, mentre l’ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l’iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l’ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 2-5-2022, n. 13810
Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione – Mancata riassunzione del giudizio – Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l’inefficacia assoluta di quest’ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato “in bonis” il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell’apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall’opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l’intervento dei… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-3-2022, n. 8110
Rigetto dell’opposizione – Sentenza che non pronunci sull’esecutività del decreto – Qualità di titolo esecutivo del decreto opposto – Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì – quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati – il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 26-8-2021, n. 23500
Fallimento – Dichiarazione di fallimento dell’ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione – Interruzione – Mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore – Inopponibilità al fallimento – Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 27-10-2020, n. 23474
Onere di esperire il procedimento di mediazione in capo alla parte opposta – Improcedibilità conseguente alla sua mancata attivazione – Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 18-9-2020, n. 19596
Fallimento – Dichiarazione di fallimento dell’ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione – Interruzione – Mancata riassunzione del giudizio da parte del debitore fallito – interesse del fallito alla riassunzione – In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-10-2020, n. 22047
Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell’opposizione – Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio – Estinzione dell’intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto – Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo – Rimedi – Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l’art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all’omessa riassunzione consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l’erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-4-2020, n. 8114
Dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione decreto ingiuntivo – Efficacia esecutiva – Opponibilità al fallimento – Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così da rendere il medesimo «titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare» – dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello. È irrilevante, pertanto, sia la mera rinuncia all’opposizione sia la dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 del Cpc. Atteso che l’ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’articolo 308, comma 2, del Cpc, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello. Deriva da quanto precede, pertanto, che in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né risultando aliunde), l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione diviene definitiva decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia e poiché al momento della dichiarazione di fallimento della società debitrice tale termine non era ancora … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-3-2020, n. 7107
Opposizione a decreto ingiuntivo – Fallimento di uno degli opponenti – Improcedibilità della domanda – Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito – Esclusione – Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d’ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-3-2020, n. 6196
Opposizione – In genere ordinario giudizio di cognizione – Valutazione autonoma della fondatezza della domanda – Necessità – Specifica ed espressa domanda del ricorrente – Esclusione – L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-Lavoro, Ordinanza 28-5-2019, n. 14486
Estinzione del processo di opposizione – Istanza di declaratoria di esecutorietà dell’ingiunzione – Qualora l’estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorchè verificatasi ope legis, non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell’articolo 653 c.p.c., comma 1, come si verifica nell’ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facoltà di far valere la suddetta estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutorietà dell’ingiunzione, rivolta, ai … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 26-2-2019, n. 5657
Esecutorietà – Per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo – Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell’estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 24-9-2018, n. 22465
Decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito – Opponibilità alla massa fallimentare – Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 20-4-2018, n. 9933
Dichiarazione di fallimento dell’ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione – Opponibilità del decreto al fallimento – Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 10-10-2017, n. 23679