Articolo 698 codice civile
Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Usufrutto successivo improprio
L’usufrutto successivo “improprio”, che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto “inter vivos” diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l’usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all’art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-4-2016, n. 7710
Disposizione testamentaria contenente l’inalienabilità del patrimonio affidato all’amministrazione di alcuni esecutori e la costituzione dell’usufrutto in favore di alcuni discendenti in ordine successivo
La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l’usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non da luogo a una Fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensì da vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l’attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalità analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art 462, 698, 699, 796, 979, 1379 cod civ) che fissano limiti all’autonomia privata. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-7-1979, n. 3969
Disposizione testamentaria che riguardi la costituzione di rendite o di annualità da erogarsi in ordine successivo
La disposizione testamentaria che riguardi la Costituzione di rendite o di annualità da erogarsi, in ordine successivo, a più soggetti, esula dalla fattispecie contemplata dall’art 699 cod. civ., il quale ammette un ‘ordo successionis’ in deroga al precedente art 698 ispirato al principio del divieto della sostituzione fedecommissoria, qualora non concorrano i due elementi del fine di pubblica utilità al quale la disposizione deve essere direttamente improntata e l’altro che i beneficiari non siano stati specificamente ed individualmente determinati sicchè e applicabile la regola generale dell’art 698 non solo nel caso in cui la disposizione sia a favore di soggetti determinati, ma anche nell’ipotesi di disposizione che, sebbene dettata a favore di persone da scegliersi in una determinata categoria o famiglia, non risponda ad un fine di pubblica utilità. Per contro, in difetto dell’estremo dell’attribuzione a più soggetti in ordine successivo, la disposizione a favore di soggetti determinati o determinabili, configura un comune legato, anche se abbia per obietto l’erogazione di rendite o annualità per scopi che rientrino tra quelli contemplati dall’art 699. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 8-2-1962, n. 262
Disposizione testamentaria avente per oggetto una erogazione periodica a favore di più persone successivamente da scegliersi fra i discendenti di una determinata famiglia
La disposizione testamentaria avente per oggetto una erogazione periodica a favore di più persone successivamente da scegliersi fra i discendenti di una determinata famiglia, non spiega più validità dopo l’entrata in vigore del codice del 1865, ed in ogni caso dopo l’entrata in vigore del codice attuale, in relazione alle norme sulla sostituzione fedecommissaria, sull’usufrutto successivo e sui legati di rendita o di annualità, esclusa ogni distinzione tra prestazioni a contenuto di Onere reale e prestazioni di natura meramente personale. Si fa eccezione, a norma dell’art.699 cod.civ., per le erogazioni relative a premi di nazionalità, opere di assistenza e simili; ma in tal caso deve trattarsi di somma da erogare determinata dal testatore stesso, non già di somma determinabile aliunde. La volontaria esecuzione parziale di una disposizione testamentaria avente per oggetto il legato di usufrutto, di rendita o di annualità a favore di più persone successivamente, non preclude l’impugnativa della disposizione stessa per la parte non adempiuta. Le norme statutarie, ripetendo il loro fondamento dal potere di auto-organizzazione, sono norme puramente interne, destinate ad operare unicamente nei confronti dei soggetti che dell’istituzione fanno parte, senza che possano, quindi, costituire fonte di diritti subiettivi per i soggetti ad esso estranei. L’applicazione del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile rimane in ogni caso circoscritto entro i limiti della controversia svoltasi tra le parti, e seguiti dal petitum delle stesse, oltre che dalla causa petendi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-4-1954, n. 1171