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Art. 7 cpc – Competenza del giudice di pace

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Articolo 7 codice di procedura civile

Competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. (4)

II giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro. (5)

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie]. (2)

E’ competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; (7)

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; (8)

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. (6)

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309]. (3)

—–

(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, L. 21.11.1991, n. 374. Efficace dal 01.05.1995, così come stabilito dai DD.LL. 16.12.93 n. 521, 14.02.94 n. 105, 14.04.94 n. 235, 18.06.94 n. 380, 08.08.94 n. 493 non convertiti in legge e dal D.L. 7.10.1994, n. 571 convertito in legge 06.12.1994 n. 673.

(2) Comma abrogato dall’art. 1 dei DD.LL. 21.06.1995, n. 238, 09.08.1995, n. 347 non convertiti in legge, e dall’art. 1 del D.L. 18.10.1995, n. 432 convertito in L. 20.12.1995, n. 534 in vigore dal 04.01.96.

(3) Numero abrogato dall’art. 1 dei DD.LL. 21.06.95, n. 238, 09.08.95, n. 347 non convertiti in legge, e dall’art. 1 del D.L. 18.10.95, n. 432, convertito in L. 20.12.1995, n. 534 in vigore dal 04.01.96.

(4) Comma così modificato:

– prima dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009;

– poi dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante, così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020.

– da ultimo dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022 con efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.”.

(5) Comma così modificato:

– prima dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009;

– poi dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante, così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020.

da ultimo dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022 con efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Si riporta di seguito il testo previgente:

“II giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.”.

(6) Numero così aggiunto dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69 (G.U. 19.06.2009, n. 140, S.O. n. 95), con decorrenza dal 04.07.2009.

(7) Il presente numero, qui riportato nel testo ancora in vigore, è stato sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante, così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020.

(8) Il presente numero, qui riportato nel testo ancora in vigore, è stato sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 31.10.2025, ai sensi di quanto indicato al comma 3, dell’art. 32 del medesimo decreto modificante, così come modificato dall’art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020.


 

Giurisprudenza:

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Azione per il recupero dell’indennizzo pagato

L’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell’azione speciale prevista dall’art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato “ex adverso”, sicché l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell’indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull’azione di recupero non spetta, pertanto, “ratione materiae” al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell’art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7-7-2022, n. 21514

 

Sanzioni amministrative – Opposizione all’intimazione di pagamento – Decisione secondo diritto

In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-5-2022, n. 14304

 

Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio controversia avente ad oggetto la rimozione di un cancello installato da un condomino nell’androne comune

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell’androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-11-2021, n. 36967

 

Proposizione cumulativa di più domande – Dichiarazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 26-11-2021, n. 36897

 

Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino

La domanda volta all’eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell’essenza del diritto all’uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative “alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case”, devolute alla competenza del giudice di pace dall’art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-11-2021, n. 35818

 

Eccezione riconvenzionale

In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell’art. 36 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-10-2021, n. 23074

 

Opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace – Decisione secondo equità – Esclusione

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell’art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l’art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all’art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita “ratione valoris” dall’art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l’art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge “ratione materiae”. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 30-7-2020, n. 16317

 

Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile

È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-7-2020, n. 16012

 

Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell’attore

In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell’interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia “ex se” alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 20-7-2020, n. 15434

 

Giudice dell’appello – Decisione nel merito della causa da parte del giudice di primo grado a seguito di erronea affermazione della propria competenza

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-7-2020, n. 13439

 

Cause relative ad apposizione di termini

Ai sensi dell’art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell’immobile, ai sensi dell’art.15 cod. proc. civ. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-1-2006, n. 451