Codice di procedura civile
Articolo 700 codice di procedura civile
Provvedimenti d’urgenza – Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Giurisprudenza:
Impugnativa di licenziamento – Decadenza – Atto idoneo ad impedirla – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15-2-2021, n. 3818
Regolamento di giurisdizione – Proposizione nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. – Nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 26-6-2020, n. 12861
Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. avverso il provvedimento emesso ante causam ex art. 700 cpc – Ammissibilità – Esclusione – Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante causam” ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito. peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c, essendo anch’esso inammissibile finché l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-2-2019, n. 6039
Impugnativa di licenziamento – Decadenza – Atto idoneo ad impedirla – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Esclusione – L’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, va interpretato nel senso che, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sono da considerare idonei il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. (poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all’art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012) nella cancelleria del giudice del lavoro ovvero, alternativamente, la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato; non è invece idoneo a tale scopo il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., perché, da un lato, la proposizione di una domanda di provvedimento d’urgenza è incompatibile con il previo tentativo di conciliazione e, dall’altro lato, perché l’assenza, nel sistema della strumentalità attenuata di cui all’art. 669 octies, comma 6, c.p.c., di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito all’esito del procedimento cautelare vanificherebbe l’obiettivo della disciplina introdotta dalla l. n. 183 del 2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15-11-2018, n. 29429
Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare – Ammissibilità – Esclusione – E’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c.,(nella specie, avente ad oggetto la conferma di un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c.), essendo la stessa destinata a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-4-2018, n. 9830
Diffamazione a mezzo della stampa – In tema di diffamazione, l’azione inibitoria non presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità civile del diffamante, in quanto, operando in funzione preventiva, è volta ad evitare che, attraverso successive edizioni dell’opera letteraria diffamatoria, si determini un’ulteriore lesione del diritto all’onore ed alla reputazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-10-2017, n. 25420
Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare – Ammissibilità – Esclusione – Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la “abnormità”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-9-2017, n. 20954
Regolamento di giurisdizione – In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione – l’una del giudice ordinario e l’altra del giudice amministrativo – emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d’ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l’inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 15-11-2016, n. 23224
Provvedimento del giudice civile ex art. 700 cpc che impone l’ostensione al socio dei documenti contabili – Condotta elusiva – Reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Integra il reato di cui all’art. 388 cod. pen. la condotta dell’amministratore di una società che, in violazione del provvedimento emesso dal giudice civile ex art. 700 cod. proc. civ., che gli impone di far consultare al socio i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, ponga in essere condotte fraudolente volte ad intralciare l’attività ispettiva. (Fattispecie in cui l’amministratore non si era limitato a negare l’accesso ai documenti richiesti, ma aveva tenuto condotte volte ad occultare tali documenti, alterando il contenuto dei libri contabili e dei verbali assembleari). Cassazione Penale, Sezione 6, Sentenza 10-11-2016, n. 47307
Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. avverso il provvedimento emesso ante causam ex art. 700 cpc – Ammissibilità – Esclusione – Il provvedimento reso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il giudice adito, “ante causam” o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d’urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l’ordinario atto di appello. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-8-2016, n. 16894
Impugnativa di licenziamento – Decadenza – Atto idoneo ad impedirla – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Esclusione – L’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dall’art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, va interpretato, nel caso d’impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 st.lav. e successive modificazioni, nel senso che, ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è necessario che, nel termine previsto, venga proposto ricorso secondo il rito di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti, della l. n. 92 del 2012, restando inidoneo allo scopo il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 14-7-2016, n. 14390
Impugnazione della deliberazione assembleare nelle forme di cui all’articolo 700 del cpc – Ammissibilità – Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un’autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l’interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva pertanto ritenuto evitata la decadenza di cui all’art. 2553 c.c. per l’impugnazione di delibera di esclusione di un socio da una cooperativa). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-5-2016, n. 10840
Accoglimento della domanda cautelare ed inizio del conseguente giudizio di merito – Determinazione del giudice preventivamente adito – In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l’inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell’art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare “ante causam” al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l’incompetenza già in sede cautelare. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 9-6-2015, n. 11949