Codice di procedura civile
LIBRO QUARTO. Dei procedimenti speciali – TITOLO PRIMO. Dei procedimenti sommari – CAPO TERZO BIS.
Procedimento sommario di cognizione
Articolo 702 bis codice di procedura civile
Forma della domanda – Costituzione delle parti
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 51, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009.
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Giurisprudenza:
Compensi avvocato – Onorari per prestazioni stragiudiziali non collegate ad attività giudiziale – Rito – In tema di compensi dovuti dal cliente al proprio difensore per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale, il provvedimento di liquidazione è adottato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c., e non già ai sensi dell’art. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14.2.2022, n. 4665
Azione revocatoria ordinaria ex art 2901 cc – Interruzione della prescrizione – In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità “naturale” di proporre la domanda. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24891
Decorrenza degli interessi dal deposito del ricorso – Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il “dies a quo” va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-5-2021, n. 13145
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale procedimento civile – Conseguenze – La regola stabilita dall’art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-3-2021, n. 7696
Impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai – In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d’appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell’art. 702-ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l’art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l’attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un’udienza pubblica. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-3-2021, n. 7051
Compensi avvocato – Difesa della parte civile nel processo penale – Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 – Inapplicabilità – La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all’appello ex art. 702-quater c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-3-2021, n. 6817
Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti – Preclusioni – In tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l’ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l’inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all’iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all’udienza di comparizione delle parti). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 7-1-2021, n. 46
Preclusioni maturate nel corso del procedimento sommario di cognizione – Inapplicabilità al giudizio ordinario a cognizione piena – In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all’esito della conversione del rito, poiché l’art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l’art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-7-2020, n. 13879
Sentenza o ordinanza che dichiara il difetto di giurisdizione – Proposizione di regolamento di competenza – Inammissibilità – Ricorso in cassazione “per saltum” – Configurabilità – Difetta dei presupposti per la proposizione del regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c., l’impugnazione della decisione che non abbia avuto ad oggetto la ripartizione interna della competenza tra i giudici ordinari, bensì una questione di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale; è altresì inammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro una sentenza di primo grado, quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, essendo maturata la preclusione prevista dall’art. 41 c.p.c., né può essere preso in esame come ricorso ordinario avverso una sentenza appellabile, poiché il ricorso “per saltum” è ammesso solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, e giammai per motivi di giurisdizione. (Principio espresso dalla S.C. in controversia avente ad oggetto il rimborso del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno – non più dovuto a seguito della sentenza della CGUE del 2 settembre 2015 in causa C-309/14 – in cui il tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., aveva declinato la propria giurisdizione in favore della CT, ritenuta la natura tributaria del contributo corrisposto). Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 29-4-2020, n. 8303
Impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario – Proposizione esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione – L’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-3-2020, n. 6318
Ordinanza liquidazione del compenso ai periti – Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 – Termine lungo ex art. 327 c.p.c. – Applicabilità – In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione “ex” art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo “ex” art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l’appello avverso l’ordinanza “ex” art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario “ex” art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-2-2020, n. 4735
Controversie in tema di protezione internazionale – Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali “ratione temporis” è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell’appello, avverso l’ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall’impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la “traslatio iudicii”, non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 5-2-2020, n. 2750
Compensi avvocato – Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Pronuncia in composizione collegiale – Necessità – In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale ed escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. E’, pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-9-2019, n. 23259
Compensi avvocato – Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. – L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 26-9-2019, n. 24069
Compensi avvocato – Decisione della causa in composizione monocratica anzichè in composizione collegiale – Conseguenze – In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale ed escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. E’, pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-9-2019, n. 23259
Revocatoria ordinaria – Procedimento sommario di cognizione – Interruzione della prescrizione – Decorrenza dal deposito del ricorso – In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione non è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso che, trattandosi di azione che può essere introdotta a scelta dell’attore sia con ricorso che con atto di citazione, non sussiste l’esigenza di evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza con conseguente compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto di difesa. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 12-9-2019, n. 22827
Arbitrato – Procedimento sommario di cognizione – Eccezione di compromesso – Termine di decadenza – Comparsa di risposta – L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 702 bis, comma 4, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-6-2019, n. 15300
Compensi avvocato – Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. – A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l’attività di costituzione dell’opposto. Nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-5-2019, n. 12796
Compensi avvocato – Introduzione del giudizio con il procedimento sommario ordinario e non con il procedimento sommario speciale – Ricorso per cassazione “per saltum” senza accordo delle parti – Inammissibilità – In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l’appello, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione “per saltum” se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 8-1-2019, n. 210
Pregiudizialità – Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-12-2018, n. 31801
Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Nel giudizio sommario di cognizione svoltosi in prime cure nelle forme di cui all’art. 702-bis c.p.c., il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d’ufficio – a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un’unica udienza, non oltre la sua celebrazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-11-2018, n. 29017
Compensi avvocato – Prestazioni rese innanzi al giudice tributario – Giurisdizione ordinaria – Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest’ultimo ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 2002, e non potendo trovare applicazione né l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 16-10-2018, n. 25938
Opposizione opposizione a decreto ingiuntivo – Mezzo di impugnazione – Il provvedimento con cui è decisa l’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l’appello, secondo il regime previsto dall’art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice “a quo”, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall’art. 702 quater c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-10-2018, n. 24515
Compensi avvocato – Conseguenze sul rito applicabile – Procedimento sommario ex art. 702 bis cpc – Domanda riconvenzionale – La controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 23-2-2018, n. 4485
Compensi avvocato – Rito applicabile – A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 23-2-2018, n. 4485