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Art. 723 cc – Resa dei conti

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Articolo 723 codice civile

Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.


 

Giurisprudenza:

Prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune – Decorrenza – La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un’inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l’obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-7-2021, n. 21906

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Frutti dovuti dal condividente in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione – Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17876

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Autonomia rispetto alla domanda di scioglimento della comunione – L’azione di rendiconto costituisce un’azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 giugno 2019, n. 15182

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Diritti del coerede per le migliorie apportate al bene comune – Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 febbraio 2019, n. 5135

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Istanza di parte – Il rendiconto, ancorché per il disposto dell’art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c.a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 10 ottobre 2018, n. 25120

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Azione di rendiconto distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione – Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art.723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18857

 

Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Spese occorrenti per la vetustà di alcune parti dell’immobile – In tema di divisione giudiziale, le spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela del diritto dei condividenti all’uguaglianza qualitativa delle distinte quote, e non poste a carico della massa, non trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 febbraio 2017, n. 2810

 

Restituzione dei frutti – Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell’art. 723 cod. civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente, quindi, dalla conoscenza della falsità del testamento), non trovando applicazione, in tal caso, gli artt. 535 e 1150 cod. civ. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31 gennaio 2014, n. 2148

 

Domanda di rendimento del conto – La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all’emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un’espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31 gennaio 2014, n. 2148

 

Azione di rendiconto distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione – Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 dicembre 2011, n. 30552

 

La domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti – In tema di divisione ereditaria, l’art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l’altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 dicembre 2011, n. 30552

 

Corresponsione dei frutti e degli interessi – Rapporto tra giudizio di divisione e di rendiconto – In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall’apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell’intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell’ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti – eventualmente maturati e non percepiti – prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 maggio 2011, n. 11519

 

Indennità per le migliorie eseguite sul bene – Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150, comma quinto, cod. civ. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 marzo 2009, n. 6982

 

Rimborso delle spese necessarie per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni – Il gestore di una comunione ereditaria ha diritto al rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni ma non può pretendere il pagamento dei debiti verso la massa da parte dei coeredi o legatari, in quanto l’obbligo di versamento, a loro carico, sorge al momento del giudizio di divisione e di resa nel conto e non nei confronti del gestore, privo del potere di rappresentanza della massa ereditaria. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 9 aprile 2008, n. 9269

 

INVIM – In tema di INVIM, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per individuare il valore iniziale di un bene immobile acquistato per successione, occorre avere riguardo al valore definitivamente accertato per il pagamento della relativa imposta (ovvero a quello venale al momento di tale acquisto, se l’imposta di successione è stata determinata in base alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355). Tale criterio trova applicazione anche se il bene sia stato oggetto di divisione ereditaria, attesa la natura dichiarativa di quest’ultima, quanto meno nel caso in cui i beni attribuiti corrispondano alla quota di diritto, in quanto in tale ipotesi, non essendovi conguaglio, l’atto divisorio non può essere neppure parzialmente equiparato ad un atto traslativo. Qualora poi, in sede di divisione, venga attribuita una porzione di un immobile dichiarato per l’intero nella denuncia di successione ai fini dell’accertamento della relativa imposta, il valore iniziale dev’essere proporzionalmente determinato in base al valore dell’intero, almeno se le porzioni sono omologhe o complementari. Poiché, infine, l’art. 6 indica, quale primo termine per la comparazione di valore, il momento dell’acquisto del bene, che non è quello dell’attribuzione in proprietà esclusiva del bene comune o della porzione di esso, dev’essere assoggettato a tassazione il valore che compensi l’inflazione, incremento della stima del bene necessario per procedere alla divisione. — Cass. sent. 7764 del 3-4-2006

 

Ius novorum – In tema di «ius novorum» vietato in appello, costituisce domanda nuova la richiesta di estendere lo scioglimento della comunione a beni in relazione ai quali in primo grado era stato chiesto ed ottenuto che permanesse lo stato di indivisione, giacché siffatta richiesta non si risolve in una diversa modalità di realizzazione della divisione ma, introducendo nuovi temi di indagine, costituisce una «mutatio» e non semplicemente una «emendatio libelli», oltretutto sostanziandosi in un’impugnazione della decisione del primo giudice senza che, «in parte qua», vi sia stata soccombenza. — Cass. sent. 27410 del 13-12-2005

 

Crediti di un comunista nei confronti di un altro – Decorrenza della prescrizione – In tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell’immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d’accordo, nè circa l’ammontare nè circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un’inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè, è appunto dalla divisione che traggono origine l’obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l’esigenza dell’imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti. — Cass. II, sent. 2954 del 14-2-2005

 

Domanda di conguaglioRapporto tra giudizio di divisione e di rendiconto – La domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell’ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto. — Cass. sent. 4364 del 27-3-2002

 

Rimborso delle spese eseguite per la cosa comune – In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull’amministrazione della cosa comune con l’istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 cod. civ., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l’integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa. — Cass. sent. 1222 del 30-1-2002

 

Rimborso delle spese eseguite per la cosa comune – Il coerede il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l’applicazione dell’art. 1150 cod. civ., che riconosce il diritto ad una indennità pari all’aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi. — Cass. 18-11-91, n. 12345

 

Modalità del rendiconto – In tema di divisione ereditaria, l’art. 723 cod. civ. prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto, né in particolare impone il ricorso a quelle degli artt. 263 e segg. cod. proc. civ., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (nella specie, consulenza tecnica). — Cass. 13-7-1991, n. 7797

 

Rimborso delle spese eseguite per la cosa comuneCredito di valuta – Il credito di un partecipante alla comunione relativo ai miglioramenti eseguiti sulla cosa comune costituisce non credito di valore, ma credito di valuta, non essendo soggetto alla disciplina dell’art. 1150 cod. civ. sugli effetti del possesso dei terzi, ma a quella che regola i rapporti tra i partecipanti alla comunione, con la conseguenza che su di esso gli interessi legali decorrono dal giorno della domanda. — Cass. 27-4-91, n. 4633

 

Rimborso delle spese eseguite per la cosa comune – Nel caso di possesso esclusivo della cosa comune, esercitato da un partecipante alla comunione, il possessore ha in ogni caso l’obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti, cosi` come ha diritto alla contribuzione nelle spese sostenute per i miglioramenti apportati anche in rappresentanza degli altri partecipanti, prescindendo dalla distinzione tra possessore di buona fede o di mala fede, che, ai sensi dell’art. 1148 c. c., ha rilevanza al fine di determinare il periodo per il quale e` dovuta la restituzione dei frutti maturati. – Cass. 27-4-91, n. 4633

 

Godimento dell’intero bene da parte di un condividente – Corresponsione dei frutti civili – Il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono — solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione — essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile. — Cass. 2-8-90, n. 7716

 

Decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti – L’obbligo del coerede nei confronti della massa — relativamente alla restituzione dei frutti goduti manente comunione in virtù di un mero rapporto di detenzione del bene ereditario comune, che li ha prodotti — decorre dal giorno dell’apertura della successione e non già da quello (successivo) di proposizione dell’istanza di divisione giudiziale, stante che la norma dell’art. 1148 cod. civ. — attributiva al percettore di buona fede dei frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale — non estende la propria operatività fuori dell’ambito della sfera possessoria. — Cass. 6-12-86, n. 7255

 

L’azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione – Tra coeredi, la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, al pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare. Ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorchè l’una e l’altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che — tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.) le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti. — Cass. 13-11-84, n. 5720

 

Modalità del rendiconto – L’istituto del rendiconto opera per previsione espressa esclusivamente in relazione a determinati specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, poiché l’art. 723 cod. civ. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce affatto le modalità del rendiconto. — Cass. 10-2-83, n. 1066

 

Obbligo reciproco di rendiconto tra i condividendi – In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall’obbligo del reciproco rendiconto tra i condividendi, data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione. — Cass. 5-2-66, n. 385

 

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