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Art. 75 cpc – Capacità processuale

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Codice di procedura civile

Articolo 75 codice di procedura civile

Capacità processuale

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

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La Corte costituzionale (16.10.1986, n. 220), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.


 

Giurisprudenza:

Incapacità naturale della parte

L’art. 75 c.p.c. nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilitate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva verificato d’ufficio la validità della procura “ad litem” conferita dal disabile, affetto da grave deficit sensoriale, motorio ed intellettuale, che era parte danneggiata nella causa di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1-6-2022, n. 17914

 

Impugnazione – Proposizione nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggior età nel corso del precedente giudizio – Inammissibilità

Il principio in forza del quale è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente giudizio, benché l’evento non sia stato dichiarato né notificato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il minore sia stato parte del giudizio e vi abbia partecipato a mezzo del genitore esercente la responsabilità genitoriale, quale suo rappresentante processuale, non anche quando il genitore (e non il minore) sia stato parte del giudizio perché, in qualità di esercente la responsabilità sul minore, sia stato direttamente e personalmente sanzionato in conseguenza dell’illecito amministrativo commesso da quest’ultimo. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 17-5-2022, n. 15826

 

Rappresentanza processuale del minore – Autorizzazione del giudice tutelare – Proposizione di appello in nome e per conto del minore avverso una sentenza resa in un giudizio in cui il minore soccombente era convenuto

In tema di rappresentanza processuale del minore, l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l’assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell’attore di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-4-2022, n. 10930

 

Enti pubblici procura alle liti rilasciata dal vice sindaco – Mancata indicazione delle ragioni dell’impedimento del sindaco

In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell’interessato l’onere di dedurre e di provare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l’indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-3-2022, n. 7348

 

Studio professionale associato – Centro di aggregazione di interessi – Conseguenze – Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l’attribuibilità degli incarichi professionali anche all’associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura “ad litem”, sia stato conferito l’incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-1-2022, n. 2332

 

Rilascio della procura in calce o a margine da parte di ‘procuratore’ della società – Indicazione degli estremi della procura notarile – Mancata produzione della stessa

Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione – di cui deve quindi dichiararsi l’inammissibilità – qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-1-2022, n. 2332

 

Cancellazione dal registro delle imprese di società – Sopravvenuto fallimento della stessa società – Soggettività passiva del socio e sua legittimazione processuale

Il sopravvenuto fallimento della società estinta (nella specie, una s.r.l.) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale, considerato che egli è la “giusta parte” del processo instaurato avverso l’avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore e che la previsione dell’art. 10 l.fall. non comporta una reviviscenza della medesima società. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 20-1-2022, n. 1689