Articolo 820 codice civile
Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Giurisprudenza:
Scioglimento della comunione – Comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado – Mancato rilascio del bene – Conseguenze sui frutti del bene
Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest’ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione – e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato – non può pregiudicare il diritto dell’avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-11-2021, n. 35210
Intermediazione finanziaria – Nullità protettive – Eccezione di buona fede dall’intermediario – Cedole medio tempore riscosse dall’investitore – Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo
Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall’investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-6-2020, n. 10505
Immobile locato prima del pignoramento dal non proprietario – Inopponibilità alla procedura – Pagamento dei canoni al locatore
In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c, in deroga alla regola dell’inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del “solvens”, può agire per ottenere, previa dimostrazione dell’ammontare del danno da occupazione “sine titulo”, la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-11-2019, n. 29491
Divisione ereditaria – Frutti dovuti dal condividente in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione – Natura
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-7-2019, n. 17876
Comproprietà indivisa – Uso della cosa comune – Sottrazione della facoltà di godimento e disposizione del bene – Danno “in re ipsa” da lucro cessante
In tema di uso della cosa comune, nell’ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi “in re ipsa”, ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-8-2012, n. 14213