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Art. 83 cpc – Procura alle liti

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Articolo 83 codice di procedura civile

Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto, o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. (1)

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

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(1) Comma prima modificato dall’art. 1, L. 27.05.97, n. 141, poi successivamente modificato dall’art. 45, L. 18.06.2009, n. 69, con decorrenza dal 04.07.2009. Il testo previgente disponeva che: “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto, o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.”


 

Giurisprudenza:

Procura al difensore apposta su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso per cassazione

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 9-12-2022, n. 36057

Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell’avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l’identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-9-2022, n. 27847

 

Procura apposta a margine del ricorso e su foglio separato congiunto all’atto – Distinzioni – Conseguenze

In tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l’atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-Lavoro, Ordinanza 11-8-2022, n. 24671

 

Protezione internazionale – Procura speciale per il ricorso per cassazione

In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino, atteso che l’art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 4-8-2022, n. 24265

 

Giudizio di cassazione – Procura in calce o a margine – Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso – Inammissibilità

Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l’inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell’intestazione, ad una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2022, n. 23352

 

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione – Ultrattività del mandato difensivo – Inammissibilità del ricorso per cassazione

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura “ad litem” anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 15-6-2022, n. 19272

 

Ricorso per cassazione – Disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 – Procura rilasciata in formato analogico – Deposito in originale – Necessità

Nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), la procura speciale a ricorrere per cassazione, ove rilasciata in formato analogico (e non su un documento “ab origine” informatico), dev’essere depositata in originale, a pena di improcedibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso la cui procura speciale, pur rilasciata in formato analogico, era stata depositata in copia, contenente un’attestazione di conformità riferita a un originale telematico). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 9-6-2022, n. 18633

 

Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, con la conseguenza che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16225

 

Discordanza tra le generalità del legale rappresentante indicato nell’intestazione dell’atto e quelle del conferente la procura

Nel caso in cui nell’intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l’atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all’atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell’atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 19-4-2022, n. 12445

 

Modifica ex l. n. 69 del 2009 – Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 della predetta legge

L’art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-4-2022, n. 12434

 

Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto

La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura – comunque priva del requisito di specialità – sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11240

 

Regolamento di competenza – Proponibilità in forza della procura alle liti rilasciata per il primo grado di giudizio

Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull’art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali vizi della procura speciale conferita per la proposizione del regolamento di competenza, atteso che il mero conferimento di tale procura successiva non comporta, in difetto di emergenze in senso contrario, la revoca tacita di quella in precedenza conferita per il giudizio di merito. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-2-2022, n. 5340

 

Rilascio della procura in calce o a margine da parte di ‘procuratore’ della società – Indicazione degli estremi della procura notarile – Mancata produzione della stessa

Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione – di cui deve quindi dichiararsi l’inammissibilità – qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-1-2022, n. 2033

 

Procura su foglio separato congiunto materialmente al ricorso – Omissione della data e del riferimento alla sentenza impugnata – Ammissibilità – Condizioni

Soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura – apposta su foglio separato unito al ricorso e notificata unitamente a quest’ultimo – la quale, benché priva dell’indicazione della data e della sentenza impugnata, faceva espresso riferimento al “giudizio di cui all’antescritto atto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-1-2022, n. 1165

 

Procura alle liti conferita in termini ampi – Chiamata in causa del terzo

La procura ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale ( artt. 24 e 111 Cost. ) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita, ivi ricompresa l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14-03-2016, n. 4909