Articolo 84 codice civile
Poteri del difensore
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Giurisprudenza:
Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore
Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell’intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell’altro. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-8-2022, n. 24839
Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore – Rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso per cassazione
Il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l’unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 30-5-2022, n. 17456
Ricorso per saltum
L’accordo diretto all’immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado (c.d. ricorso “per saltum”) costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori “ad litem”, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell’appello – avendo quale oggetto una sentenza “appellabile” e non essendo previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione -, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 27-4-2022, n. 13195
Presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Rinuncia implicita – Esclusione
La presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in “rem propriam” – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 26-3-2021, n. 8561
Soppressione ex lege dell’agente di riscossione – Successione dell’agenzia delle entrate – Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito
In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione – è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 23-2-2021, n. 4845
Procura speciale alle liti – Idoneità a proporre querela di falso anche in via incidentale
La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l’attribuzione di detto potere e la medesima rechi l’espressa indicazione dell’attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l’indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 21-1-2021, n. 1058
Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio – Conflitto d’interessi
In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l’atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest’ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l’impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 2-10-2020, n. 20991