Art. 841 codice civile
Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Servitù di passaggio carraio – Installazione cancello automatico – In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell’art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati, nei limiti della normalità – senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 4, Sentenza 02-09-2019, n. 21928
Servitù di passaggio carraio – Installazione cancello automatico – In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati, nei limiti della normalità – senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto, in capo al titolare del fondo dominante, di installare un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-12-2017, n. 31145
Conflitto tra la facoltà di chiusura del fondo servente e le facoltà del titolare di servitù di passaggio – Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall’art. 841 cod. civ. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall’art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a quest’ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-11-2012, n. 21129
Servitù di passaggio carraio – Chiusura del fondo servente dotandolo di cancello automatico – In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064 secondo comma cod. civ., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati nei limiti della normalità – senza che ciò comporti alcun … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-11-2003, n. 17875
In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitù, questi non può pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza, o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio «servitus in facendo consistere nequit». — Cass. II, sent. 6513 del 24-4-2003
Nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l’esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, per la posizione defilata dello stesso, per la mancanza di un impianto citofonico e/o di altro meccanismo di apertura a distanza, nonché alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva posto in essere altre illegittime turbative). — Cass. II, sent. 15796 del 11-11-2002
Nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante) avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto misura idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, per avere il giudice omesso un’approfondita indagine volta ad acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della controversia alla stregua dei principi e dei criteri sopraenunciati). — Cass. II, sent. 15977 del 18-12-2001
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell’art. 1064 cod. civ. il transito per «l’utilitas» del fondo dominante è libero e comodo; né viola l’art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo. — Cass. II, sent. 5564 del 13-4-2001
L’installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l’ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l’utilitas della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo. — Cass. 29-9-2000, n. 12949
Rientra tra le facoltà del comproprietario l’installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l’altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell’esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può considerarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari. — Cass. 20-6-2000, n. 8394
Nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che l’esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva ripetutamente sostituito la serratura di detto cancello). — Cass. 10-9-99, n. 9631
Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo, salvo un minimo e trascurabile disagio, l’ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ravvisato una diminuzione modesta ed accettabile della comodità di esercizio della servitù nell’apposizione di un cancello sulla strada in cui la servitù si esplicava, fornito di apertura elettrica, citofono e telecomando di apertura collegati con le abitazioni dei titolari della servitù di passo). — Cass. 13-2-99, n. 1212,
L’esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall’art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi, è consentito anche nell’ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio, purchè non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto. Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti è compito del giudice di merito, che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi (Nella specie, il titolare di una servitù di passaggio s`era doluto del fatto che il proprietario del fondo servente aveva reso disagevole l’esercizio della stessa, mediante l’apposizione di un cancello all’inizio del passaggio. Il giudice del merito aveva ritenuto soddisfatte le reciproche esigenze delle parti attraverso la consegna al titolare della servitù delle chiavi del cancello, rifiutando ogni indagine circa la particolare scomodità lamentata. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, per avere il giudice omesso ogni motivazione valida ad escludere che l’apposizione del cancello si fosse tradotta in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù). — Cass. 1-8-95, n. 8436
Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando «libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso» (art. 1064 cod. civ.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull’ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all’uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l’esercizio della servitù medesima. — Cass. 30-3-95, n. 3804
La chiusura di un fondo nel punto in cui si esercita la servitù di passaggio a mezzo di un cancello di cui siano contemporaneamente offerte le chiavi al proprietario del fondo dominante, mentre soddisfa la condizione richiesta dall’art. 1064 cod. civ. per il caso in cui il fondo servente sia chiuso, non diminuisce e non rende di per sè più incomodo l’esercizio della servitù, nel senso previsto dall’art. 1167 cod. civ. — Cass. 1-3-95, n. 2350
Non ricorrono gli estremi dello spoglio quando l’esercizio da parte del proprietario della facoltà riconosciutagli dalla legge di chiudere il proprio fondo si attua in maniera tale da consentire agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo di continuare in fatto il possesso corrispondente alla servitù di passaggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la pavimentazione del sentiero e l’apposizione da parte del proprietario del fondo di una rete di recinzione con un cancello, le cui chiavi erano state consegnate al vicino che vi esercitava il passaggio, non ne aveva modificato il relativo possesso). — Cass. 22-1-94, n. 630
Il condomino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell’art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto “box”, sempre che non gliene facciano divieto l’atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell’edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell’autorimessa. — Cass. 25-5-91, n. 5933
L’esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall’art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi, è consentito anche nell’ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purchè non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto: al riguardo stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti, è compito del giudice di merito che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. Pertanto l’apposizione di un cancello sulla strada su cui la servitù si esplica, ancorchè accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per quest’ultimo, un minimo, e perciò ammissibile, sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) palesarsi insufficiente, nelle specifiche circostanze del caso concreto (in funzione della distanza del cancello dal fondo dominante, dell’esistenza nello stesso di una casa stabilmente abitata ecc.), a consentire il libero e comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante, e quindi ad escludere che lo esercizio delle facoltà di cui all’art. 841 cod. civ. si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù. Ne consegue che a rendere compatibile, in siffatta ipotesi, l’esercizio della detta facoltà con la tutela (del diritto o del possesso) della servitù di passaggio può rendersi necessario il ricorso a più facili e pronti sistemi di apertura, come ad esempio la predisposizione, da parte del proprietario del fondo servente di congegni automatici di apertura a distanza direttamente utilizzabile dal proprietario del fondo dominante. — Cass. 5-11-90, n. 10609
Gli atti emulativi, vietati dall’art.. 833 cod. civ., sono caratterizzati dallo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri, sicché si è al di fuori dell’atto di emulazione, per l’insussistenza di tale scopo, quando il proprietario, nello assolvere legittimamente all’esigenza di recingere il proprio fondo, consenta con atti univoci, e senza limitarlo, che l’altrui diritto di passaggio continui ad essere esercitato sul fondo asservito (nella specie: fornendo al titolare della servitù le chiavi dei cancelli di chiusura). Cass. 27-07-1984, n. 4448
La chiusura del fondo realizzata dal proprietario mediante la apposizione di un cancello costituisce atto di esercizio della facoltà a lui espressamente riconosciuta dall’art.. 841 cod. civ., per cui, nella immutazione così operata, non possono ravvisarsi gli estremi né dello spoglio né della molestia in danno del possessore di una servitù di passaggio, ove siano rimasti ugualmente liberi e comodi l’ingresso ed il transito attraverso il cancello in questione. Cass. 13-05-1982, n. 3003
Poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 841 e 1064, secondo comma, cod. civ., solo il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, salvo l’obbligo di lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, non è consentito al titolare di una servitù di passaggio di chiudere l’accesso al fondo su cui essa viene esercitata mediante l’apposizione di un cancello, così da aggravare la condizione del fondo servente costringendo il proprietario di tale fondo ad un’attività di chiusura ed apertura del cancello medesimo, con la relativa chiave, in occasione di ogni passaggio, senza che possa rilevare l’assenza di un interesse contrario del proprietario stesso. — Cass. 23-1-82, n. 449
Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio conserva sempre il diritto di proteggere il suo terreno dalla ingerenza di terzi, del quale costituisce esplicazione l’apposizione di un cancello all’ingresso della strada destinata al transito, anche se ne derivi qualche trascurabile disagio al titolare della servitù, purché non siano arrecate limitazioni al contenuto della stessa e vengano adottati i mezzi idonei a consentire al proprietario del fondo dominante il libero esercizio del suo diritto. (Nella specie, il giudice del merito aveva riconosciuto al proprietario di una strada soggetta a servitù di passaggio il diritto di apporre al suo ingresso un cancello con movimento assicurato da un congegno elettromeccanico azionato da una chiave offerta al titolare della servitù.il S.C. ha confermato la decisione, enunciando il principio che precede). Cass. 04-12-1980, n. 6325
L’actio negatoria servitutis sia nel caso in cui è diretta alla sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali sulla cosa di proprietà dell’attore, sia nell’ipotesi in cui tende ad ottenere la cessazione dell’attività antigiuridica della controparte, può essere esercitata da uno solo dei condomini, in quanto la legittimazione attiva appartiene a ciascuno di essi, essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell’intera consistenza del bene che forma oggetto della comunione. Tale principio è applicabile anche in ordine alla istanza di riconoscimento del diritto alla recinzione del fondo, ai sensi dell’art. 841 cod. civ., poiché, vertendosi in tema di azione a tutela della proprietà della cosa comune contro i terzi che su di essa vantino o possano vantare dei propri diritti, il condomino è legittimato ad agire senza che sia necessaria la integrazione del giudizio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. — Cass. 20-7-79, n. 4336
L’esercizio da parte del proprietario, della facoltà di chiudere il proprio fondo ha la finalità di proteggerlo non già di individuarlo, giacché l’individuazione di un fondo è data soltanto dai suoi confini, che ne determinano l’estensione anche quando la linea di demarcazione con il fondo limitrofo non sia messa in particolare risalto da termini. — Cass. 15-6-68, n. 1920