Immissioni intollerabili
Articolo 844 codice civile
Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Giurisprudenza:
Riparazione del pregiudizio del diritto al riposo sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore – Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno “in re ipsa”, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore – in particolare notturne – dipendenti dall’installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 28-7-2021, n. 21649
Domanda indennizzo – Individuazione della norma applicabile – Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il giudice di merito che, nell’individuare la norma applicabile, qualifica quale domanda di indennizzo, ai sensi non del solo art. 844 c.c. ma anche dell’art. 46 della l. n. 2359 del 1865, quella proposta dalla parte attrice – in alternativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. – per l’intollerabilità delle immissioni derivanti dalle esalazioni prodotte da un impianto di depurazione comunale. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-5-2021, n. 14432
Beni di proprietà della chiesa – Soggezione alla disciplina delle immissioni ex art. 844 cc – immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa – Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell’uso “iure privatorum” di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile – in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano – la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all’osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall’art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all’art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-2-2021, n. 4836
Violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall’art.844 c.c. – Risarcimento del danno ex art. 2043 cc – Giurisdizione del giudice ordinario – La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della domanda, la quale non concerne l’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’istallazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l’accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 12-11-2020, n. 25578
Immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche – Domanda all’eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive e al risarcimento dei danni
In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all’eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un “facere”, tale domanda non investendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 12-10-2020, n. 21993
Natura reale o personale – Condizioni – L’azione inibitoria di cui all’art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale, rientra nello schema della “negatoria servitutis” e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l’accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni. La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c., nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26882
Competenza del giudice di pace – In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c.. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-2 civile, Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19946
Limite di tollerabilità – Rilievo della situazione ambientale – Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 novembre 2018, n. 28201
Fatti sopravvenuti nelle more del giudizio – In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell’azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l’idoneità dell’adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attività produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26756
Parametri fissati da leggi speciali o regolamenti – Prudente apprezzamento del giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità
I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23754
Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Determinazione del danno – Irrilevanza del contemperamento – L’art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell’art. 2059 c.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell’ammontare del risarcimento, pure il criterio della “priorità dell’uso” in un caso in cui le immissioni provenienti da un’officina superavano la soglia di normale tollerabilità). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21554
Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione – Limite della tutela della salute – L’art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente – rispetto alle esigenze della produzione – la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l’esclusione, in siffatta evenienza, dell’impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 agosto 2018, n. 21504
Vincolo per il giudice di adozione di una determinata misura – La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha escluso che incorresse nel vizio di ultrapetizione la decisione di merito che, a fronte di una richiesta di inibizione dell’attività industriale esercitata nel fondo limitrofo e di adozione di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare anche per il futuro la salute dei richiedenti, aveva condannato l’impresa a fornire i dati della propria produzione e a sospendere l’attività in caso di superamento dei valori delle emissioni). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 agosto 2018, n. 21504
Normale tollerabilità – Valutazione – Certificazione di abitabilità – Rilevanza – In tema di immissioni che superino la normale tollerabilità, la mancanza della certificazione di abitabilità del bene interessato dalle predette propagazioni non fa venir meno la tutela prevista dall’art. 844 c.c., ad esclusione dei casi in cui emergano circostanze concrete che incidano, negandola, sulla configurabilità dell’illegittima limitazione del godimento dello stesso o della concreta riduzione del suo valore. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11677
Immobile condotto in locazione – Responsabilità del proprietario – Condizioni – In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4908
Immissioni acustiche provenienti da autostrada – Giurisdizione ordinaria – In tema di immissioni acustiche provenienti da autostrada, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dai proprietari dominicali limitrofi nei confronti del concessionario della gestione della rete autostradale, ove la violazione della soglia ex art. 844 c.c. nell’esercizio del servizio pubblico non sia legittimata da attività provvedimentale del predetto concessionario. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 gennaio 2018, n. 2338
Illegittima domanda relativa alla realizzazione di una canna fumaria – Rapporti con la domanda ex art. 844 c.c., relativa alle immissioni provenienti da detta canna – Competenza del tribunale – La causa avente ad oggetto l’illegittima realizzazione, in violazione dell’art. 844 c.c., nonché di un divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza “ratione materiae” del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale. – Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 28 settembre 2017, n. 22730
Superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive – In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1069
Immissioni acustiche – Fattispecie in tema di movimentazione di vagoni ferroviari – In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione sulla normale tollerabilità delle immissioni sonore prodotte dalla movimentazione di vagoni ferroviari, effettuata sulla base di un apprezzamento in concreto ancorato al criterio del c.d. “differenziale”, di cui alla disciplina “generale” dettata dall’art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che dei criteri previsti dalla disciplina “specifica” in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 ottobre 2016, n. 20198
Operatività dell’art. 844 c.c. a tutela dei fondi rustici – La tutela prevista dall’art. 844 c.c. concerne anche i fondi rustici, senza che rilevi, ai fini dell’apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l’immobile sia accatastato, atteso che anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, pur se destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, resta imprescindibile l’esigenza di tutela delle persone che in esso svolgono le suddette attività. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 agosto 2016, n. 16074