Codice Civile
Articolo 874 codice civile
Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
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Giurisprudenza:
Prescrizione regolamentare di una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica senza previsione di una distanza minima dal confine – Principio della prevenzione – Facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. Il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-9-2019, n. 22447
Criterio della prevenzione – In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l’indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto ai confini). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-2-2019, n. 5146
Piani regolatori e strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto – Le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria delle norme integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino. Ne consegue che, qualora lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale nuova disciplina vincola il preveniente che rimane tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita, senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2018, n. 11320
Innalzamento da parte di un comproprietario – Deroga al regime della comunione e dell’accessione – L’art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell’accessione, perché consente – anche senza il consenso dell’altro comproprietario del muro – la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-3-2018, n. 8000
Opera costruita su area di proprietà demaniale – Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l’eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all’uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-4-2017, n. 9913
Principio della prevenzione – Prescrizione regolamentare di una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica senza previsione di una distanza minima dal confine – Il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 19-5-2016, n. 10318
Indennità – L’art. 874 c.c. non prevede l’offerta dell’indennità di medianza quale condizione dell’azione volta ad ottenere la comunione forzosa del muro sul confine, sicché l’indennità stessa deve essere determinata dal giudice a prescindere da qualsiasi offerta. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-11-2015, n. 22909
Innalzamento del muro di confine sino all’altezza dei tre metri – Oneri di sopralzo – Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all’altezza di tre metri ex art. 886 cod. civ., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest’ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 cod. civ., ha soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-2-2012, n. 2485
Luce aperta nel muro – Costruzione in aderenza – La norma dell’art. 904 cod. civ. consente al vicino di chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 cod. civ. Nell’ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edificio, avvenga in appoggio. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima una costruzione in aderenza, con chiusura delle luci esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che tale costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà del costruttore, ma senza previamente accertare, come invocato dall’attore, se questi fosse anche condòmino del muro sul quale si aprivano le luci). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-6-2011, n. 12864
Fondi finitimi e fondi vicini – In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente “vicini”, dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall’essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l’una verso l’altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento; ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli si fronteggino pur rimanendo distanti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 6-2-2009, n. 3036