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Art. 877 cc – Costruzioni in aderenza

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Articolo 877 codice civile

Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine , può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.


 

Giurisprudenza:

Costruzione da parte del proprietario di uno di essi di un muro al confine al di sopra del fabbricato

Il principio secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, il proprietario di una di esse non può dolersi della realizzazione da parte del proprietario dell’altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, trova applicazione solo quando i due fabbricati sono in aderenza, laddove, al contrario, con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-12-2021, n. 38033

 

Costruzione in aderenza – Condizioni

La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall’art. 877 c.c., postula l’assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia, statica e funzionale, nei riguardi dello stesso; essa è, quindi, consentita, salvo l’obbligo di pagamento nascente dall’eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l’intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-9-2021, n. 25495

 

Principio della prevenzione

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all’art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest’ultimo caso l’obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 17-9-2021, n. 25191

 

Principio della prevenzione – Facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.

Il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-9-2019, n. 22447

 

Principio della prevenzione

In tema di distanze legali, il criterio della prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza minima delle costruzioni dai confini, purché tale regolamento consenta di costruire in aderenza o in appoggio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-5-2019, n. 14705

 

Principio della prevenzione

In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l’indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-2-2019, n. 5146

 

Intervento di ristrutturazione edilizia – Danni all’edificio costruito in aderenza – Responsabilità extracontrattuale

L’intervento di ristrutturazione edilizia da parte del proprietario costituisce esercizio del diritto di proprietà ma non può tradursi in un arbitrio, con la conseguenza che, quando da tale intervento derivi un danno all’altrui edificio costruito in aderenza, a causa della perdita di stabilità, il proprietario ne risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove abbia conoscenza della possibile instabilità al complesso edificato e ometta di approntare le cautele necessarie al fine di evitare pregiudizio all’altrui fabbricato aderente, in violazione del principio del “neminem laedere”. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 27-7-2018, n. 19935

 

Deroga convenzionale al diritto di prevenzione

In materia di distanze tra costruzioni, la pur consentita deroga convenzionale al diritto di prevenzione non può validamente attuarsi mediante espressa o implicita disapplicazione delle distanze prescritte dai regolamenti locali, al riguardo imprescindibilmente vincolanti, onde colui che rinuncia alla facoltà di fabbricare in appoggio o in aderenza ad una preesistente costruzione resta per ciò stesso obbligato ad arretrare il proprio fabbricato sino alle anzidette distanze. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 17-5-2018, n. 12134

 

Esistenza di un fabbricato sul confine avente il muro perimetrale finestrato – Facoltà di costruire in aderenza – Esclusione

Ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-2018, n. 11685