Articolo 935 codice civile
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
Giurisprudenza:
Tributi locali (ICI) – Soggettività passiva – Proprietà per accessione
In tema di ICI, soggetto passivo dell’imposta gravante su un immobile che accede al suolo è il proprietario del terreno il quale, in forza del principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., acquista a titolo originario ed “ipso iure” la proprietà della costruzione, senza che rilevi se l’abbia edificata egli stesso o terzi. (Fattispecie relativa ad immobile abusivo realizzato dalla società conduttrice del terreno poi dichiarata fallita). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 6-8-2019, n. 20958
Proprietà – Accessione – Costituzione convenzionale di un rapporto meramente obbligatorio
L’art.. 934 cod. civ., nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi artt. 935, 936, 937 e 938 cod. civ.), fa salvi i casi in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l’indeterminata menzione del “titolo” non esclude che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art.. 1322 cod. civ., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio. L’accertamento in ordine alla esistenza o meno di un titolo idoneo ad escludere l’operatività dell’accessione – il quale può essere costituito anche da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò non richiedente la forma scritta ad substantiam – è riservato al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-7-1985, n. 4111