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Art. 951 cc – Azione per apposizione di termini

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Articolo 951 codice civile

Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


 

Giurisprudenza:

Nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell’attribuzione dell’onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa. Il diritto, riconosciuto dall’art. 951 cod. civ. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l’apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-3-2001, n. 3642

 

L’azione di regolamento dei confini ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti, in base ai rispettivi titoli d’acquisto e presuppone una situazione di conflitto tra i fondi e quindi l’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini. Ne consegue che detta azione non è proponibile quando la situazione dei luoghi corrisponda all’effettiva consistenza delle proprietà confinanti in base ai rispettivi titolo di acquisto e la domanda sia diretta unicamente ad ottenere la correzione della linea di confine segnata sulle mappe catastali, e perciò all’attuazione di una operazione di carattere amministrativo e non giurisdizionale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-6-1988, n. 4335

 

L’azione per l’apposizione di termini, di natura personale e presupponente che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico, resta modificata in quella reale di regolamento dei confini, per implicito contenuta nella richiesta di apposizione di termini, ove, in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto, insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine lungo la quale i termini debbano essere apposti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-12-1985, n. 6107

 

La domanda diretta all’eliminazione dell’incertezza del confine tra due fondi e, in via meramente conseguenziale, all’apposizione dei relativi termini costituisce azione di regolamento di confini, e non azione per apposizione di termini (postulante che i termini siano certi e pacifici e tendente, quindi, solo a renderli visibili e riconoscibili), e, pertanto, ai fini della competenza, non è soggetta al criterio di cui all’art.. 8 n.. 2 cod. proc. civ. (competenza per materia del pretore), bensì al criterio generale (della competenza per valore). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-11-1982, n. 6341

 

Deve qualificarsi azione di revindica, e non di regolamento di confini, la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto in un giudizio promosso ex art. 951 cod. civ. denunciando l’avvenuta usurpazione a suo danno di una determinata zona di terreno posseduta dall’attore, chieda l’affermazione del proprio diritto di proprietà su detta zona, attraverso un corrispondente spostamento dei termini, sicché tale domanda è insuscettibile di accoglimento ove non sia assolto l’onere probatorio secondo la norma dell’art. 948 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-3-1981, n. 1814