Regio decreto n. 267 del 16.3.1942
Articolo 111 bis Legge fallimentare (Prededuzione)
Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.[Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi del secondo comma dell’articolo 101]. (2)
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. (3)
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [se l’importo è superiore a euro 25.000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita]. (4)
Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 100 D.Lgs. 09.01.2006, n. 5 con decorrenza dalla data indicata nell’art. 153 del medesimo provvedimento.
(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 8 D.Lgs. 12.09.2007, n. 169 con decorrenza dal 1.1.2008.
(3) Le previgenti parole “secondo un criterio proporzionale” di cui al presente comma, sono state sostituite dalle attuali “tenuto conto delle rispettive cause di prelazione” dall’art. 8 D.Lgs. 12.09.2007, n. 169 con decorrenza dal 1.1.2008.
(4) Le parole tra le parentesi quadre di cui al presente comma, sono state abrogate dall’art. 8 D.Lgs. 12.09.2007, n. 169 con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
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Giurisprudenza:
Revoca ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio – La revoca ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 16.2.2022, n. 5049
Crediti sorti durante la procedura – Non contestazione – Nozione – Insinuazione al passivo entro un determinato termine – Esclusione – In tema di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 111 bis, comma 1, l.fall., quelli esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, nella loro sussistenza e nel loro ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l’intento di disconoscerli, non devono essere accertati secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare e, pertanto, la relativa richiesta di insinuazione non deve rispettare alcun termine di presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto intempestiva la domanda di insinuazione al passivo del credito avente ad oggetto il TFR conseguente al licenziamento intimato dallo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 15.11.2021, n. 34435
Crediti prededucibili – Verifica dello stato passivo – Domanda tardiva – Termini di decadenza ex art. 101 l.fall. – Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10.7.2019, n. 18544
Crediti prededucibili – Verifica dello stato passivo – Domanda tardiva – Termini di decadenza ex art. 101 l.fall. – In tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all’art. 25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall’art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo l’epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28.6.2019, n. 17594
Decreto reiettivo del reclamo avverso provvedimento del giudice delegato di rigetto dell’istanza ex art. 111 bis, comma 3, l.fall. stante la contestazione del relativo credito – Ricorribilità ex art. 111 Cost. – Esclusione – Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, a fronte della contestazione del curatore circa l’ammontare del credito vantato, abbia respinto la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, comma 3, l.fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 23.2.2016, n. 3483
Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Poteri del giudice di merito – Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto nuova, perché specificamente formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione di un credito in prededuzione, senza considerare che l’istante, pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, aveva comunque chiesto “la restituzione dell’integrale importo depositato ammontante ad euro …”, e che l’art. 111 bis l.fall. prevede l’eccezionale esclusione dall’accertamento del passivo delle posizioni prededucibili non contestate). Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 7.1.2016, n. 118
Liquidazione coatta amministrativa – Crediti prededucibili – Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un’unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell’art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione – di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa – consente l’esclusione dall’accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell’art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13.8.2015, n. 16844
Crediti del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo – Prededuzione – Il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Invero, l’art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 17.4.2014, n. 8958
Crediti per costi di bonifica di immobili acquisiti alla massa – Soddisfacimento in prededuzione in sede di riparto – Poiché l’avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest’ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell’attivo, vengano alienati gravati dall’onere reale di cui all’art. 17, comma 10, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall’art. 111 legge fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 7.3.2013, n. 5705
Concorso di creditori ammessi in prededuzione – Incapienza parziale dell’attivo – Criteri di soddisfacimento – In tema di riparto nelle procedure concorsuali, in caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione – nella specie, l’uno, relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, riconosciuto per tale qualità ai sensi dell’equiparazione ai debiti d’impresa così disposta dall’art.4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella l. 544 del 1981) e gli altri, in capo all’INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere tale ente direttamente pagato altri lavoratori della medesima impresa, come consentito dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e solo dall’entrata in vigore di tale legge, quanto al medesimo T.F.R. non percepito – e qualora non risulti una completa capienza dell’attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto “pro quota” e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, secondo un principio già nel sistema e che la disciplina dell’art. 111-bis legge fall., non applicabile “ratione temporis”, ha indicato come criterio ermeneutico di riferimento. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad una fattispecie – disciplinata dalla legge fallimentare nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 – di riparto interno ad una procedura di amministrazione straordinaria “ex lege” n. 95 del 1979, nella quale correttamente il giudice del merito aveva escluso che il soddisfacimento dei predetti crediti prededucibili potesse avvenire alla stregua del criterio cronologico del “prior in tempore potior in jure”). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3.3.2011, n. 5141