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Art. 1454 cc – Diffida ad adempiere

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Codice Civile

Articolo 1454 codice civile

Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.


 

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Giurisprudenza:

Inadempimento contrattuale – Risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere – Successivo giudizio – Domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio – In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-6-2022, n. 18392

 

Risoluzione del contratto per inadempimento – Imputabilità dell’inadempimento, colpa o dolo – Diffida ad adempiere accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento – L’art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c.. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-12-2021, n. 40325

 

Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto – Natura costitutiva o dichiarativa – Differenze – La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell’inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall’azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l’azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-11-2021, n. 36918

 

Controdiffida  – In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la controdiffida diretta a contestare la sussistenza di una qualsiasi delle condizioni cui è subordinata la risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, non sospende né … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 7-1-2021, n. 39

 

Diffida e risoluzione giudiziale – In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell’ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest’ultima domanda, restando precluso l’esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. Cass. 23-10-2020, n. 23193

 

Mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita – In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora l’altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-7-2020, n. 14243

 

Termine per l’adempimento inferiore ai quindici giorni – In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l’adempimento inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli). Cass. 14-5-2020, n. 8943

 

Decorrenza del termine di quindici giorni per l’adempimento – In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all’adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato. Cass. 14-5-2020, n. 8943

 

Valutazione di congruità del termine assegnato al debitore – In tema di diffida ad adempiere, costituisce un accertamento di fatto la valutazione di congruità del termine assegnato al debitore ai sensi dell’art. 1454, comma 2, c.c., anche se inferiore a quello legale. Cass. 3-9-2019, n. 22002

 

Diffida intimata prima dell’altrui inadempimento – Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice. Cass. 11-06-2018, n. 15052

 

Diffida ad adempiere intimata dal procuratore – Procura scritta – In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all’art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell’intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell’art. 1393 c.c. Cass. 7-5-2018, n. 10860

 

Caparra confirmatoria – Risoluzione del contratto per diffida ad adempiere – Richiesta di ritenzione della caparra o di restituzione del doppio – La risoluzione per diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui si stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell’art. 1385 c.c., invece del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 27-11-2017, n. 28221

 

Contratto preliminare di vendita con versamento di caparra confirmatoria – Inadempimento – In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l’abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-11-2017, n. 26206 

 

Intimazione di adempiere in misura superiore al dovuto – Non determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la diffida con la quale un contraente intimi all’altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto. Cass. 30-10-2017, n. 25736

 

Risoluzione del contratto di diritto e recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. – La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-6-2017, n. 14014

 

Diffida priva dell’indicazione del giorno e dell’ora per la stipula del contratto definitivo – In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione “ope legis” del contratto, poiché la “ratio” della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, pertanto, inidonea, la diffida priva dell’indicazione, con congruo anticipo, del giorno e dell’ora prescelto dal promissario alienante per la stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio scelto concordemente dalle parti). Cass. 30-12-2016, n. 27530

 

Dichiarazione unilaterale di risoluzione – In difetto di clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto per inadempimento può essere ottenuta solo mediante intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c., essendo privo di effetto l’atto unilaterale con cui la parte dichiari risolto il contratto. Cass. 21-7-2016, n. 15070

 

Reiterazione di atti di diffida – In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall’art. 1454 c.c. decorre dall’ultimo di essi, sicché lo “spatium agendi” di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l’insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall’ultima diffida; tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l’effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida. Cass. 3-3-2016, n. 4205

 

Appalto di opere pubbliche – In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, “a contrario”, il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Cass. 29-10-2015, n. 22112

 

Diffida e accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento – L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 cod. civ., e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 cod.civ., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento. Cass. 4-9-2014, n. 18696

 

Congruità del termine per l’adempimento – In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione. Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata – tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida – non rispetto all’intera preparazione all’adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito rilevando che nella valutazione della congruità del termine di quindici giorni assegnato alla promittente venditrice di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la diffida ad adempiere doveva tenersi conto dell’enorme lasso di tempo anteriore alla notifica della diffida, quantificabile in circa sette anni, nel corso del quale la stessa ben avrebbe avuto la possibilità di compiere nei registri immobiliari le necessarie visure e, quindi, effettuare, una volta ricevuta la diffida, il pagamento necessario al fine di liberare l’immobile dalle formalità trascritte). Cass. 23-5-2014, n. 11493

 

Fallimento – Contratto preliminare di compravendita – In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell’eccezione tesa all’accertamento, “incidenter tantum”, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest’ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 cod. civ. Cass. 4-3-2013, n. 5298

 

Valutazione del giudice della gravità dell’inadempimento – Anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 cod. civ. Cass. 29.11.2012, n. 21237

 

Diffida ad adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto – Non determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., la diffida con la quale un contraente intimi all’altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto. Cass. 23.11.2012, n. 20742

 

Termine per l’adempimento inferiore ai quindici giorni – In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, cod. civ., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l’accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici. Cass. 6-11-2012, n. 19105

 

Oneri gravanti sulla parte intimante – In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione “ope legis” del contratto, poiché la “ratio” della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento. Cass. 6-3-2012, n. 3477

 

Diffida ad adempiere e ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio – La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell’art. 1385 cod. civ., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'”an” e nel “quantum debeatur”. Cass. 28-2-2012, n. 2999