Articolo 2698 codice civile
Patti relativi all’onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Giurisprudenza:
Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall’art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell’art. 2698 cod. civ., in quanto non integrante una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-12-2011, n. 25857
L’inversione dell’onere della prova, in mancanza di apposito patto ex art. 2698 cod. civ., può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. (Nella specie, relativa all’esercizio di azione di riscatto agrario, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che il fallimento della prova offerta dalla parte retrattata in ordine alla vendita di terreni da parte dei ricorrenti nel biennio anteriore all’esercizio dell’azione valesse a dimostrare l’inversione dell’onere probatorio). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-7-2005, n. 14306
La deduzione, ricorrente negli scritti difensivi, con la quale una parte, “senza inversione dell’onere della prova”, chieda ammettersi una prova, deve essere interpretata nel senso che essa sottintende l’affermazione che deve essere la controparte a provare la circostanza oggetto della richiesta istruttoria e, dovendosi privilegiare, ai sensi dell’art. 1369 cod. civ., una lettura dello scritto difensivo conforme a quello che è il normale intento del suo autore, e cioè di portare argomenti a proprio favore e non certo a favore dell’avversario, va intesa come deduzione probatoria senza riserve (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata rilevando che questa, contraddittoriamente, aveva valutato la formula suindicata come rinuncia per il caso in cui la prova fosse stata ritenuta dovuta e non come idonea ad introdurre la prova stessa per maggior cautela). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 1-2-2003, n. 1515
L’inversione dell’onere della prova, in mancanza di apposito patto ex art. 2698 cod. civ., può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. — Cassazione Civile, Sezione 5, Sentenza 10-12-2002, n. 17573
Per aversi inversione volontaria dell’onere della prova non è sufficiente la semplice deduzione di prova da parte di chi non vi è tenuto, ma occorre l’inequivoca manifestazione di volontà del medesimo di rinunciare ai vantaggi che gli derivano dai principi che regolano la prova e di assumersi gli svantaggi eventuali del fallimento della sua prova. — Cass. 23-4-98, n. 4211
Quando le parti di un contratto, nell’ambito dell’autonomia contrattuale e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse — testimoniali o presuntive — che non siano equipollenti a quella pattuita. — Cass. 2-2-94, n. 1070
Quando le parti di un rapporto obbligatorio convengano che un terzo — indicato da entrambe o solo da una di esse — accerti il dovuto (nella specie, a titolo di sconto a carico delle case farmaceutiche sui medicinali destinati agli enti mutualistici, ex art. 4 della legge 4 agosto 1952, n. 692) e che questo divenga definitivo se non contestato dalla parte creditrice, non si determina una inversione dell’onere della prova, la cui pattuizione è proibita dall’art. 2698 cod. civ., ma si prevede un meccanismo attraverso il quale la mancata contestazione del creditore rende il credito definitivo anche nei confronti del debitore, con la conseguenza che questo non può più provare che il dovuto sia minore di quello accertato dal terzo. — Cass. 1-6-91, n. 6208
In mancanza di apposito patto ex art. 2698 cod. civ. l’inversione dell’onere della prova può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre, invece, l’inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l’onere della prova, e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta. — Cass. 26-4-88, n. 3167
L’inversione dell’onere della prova è collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge, quali gli artt. da 2050 a 2054 cod. civ., e ad altre norme che pongano praesumptiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall’applicazione dell’art. 2697 cod. civ. — Cass. 28-6-84, n. 3796
L’attore in revindica deve fornire la prova della proprietà (o comproprietà) della cosa rivendicata, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda deve essere respinta, anche se il convenuto non abbia fornito la prova contraria, qualora, rinunziando al privilegio che la sua qualità di possessore gli conferisce, si sia adoperato a dimostrare il suo diritto di proprietà (esclusiva), dal momento che tale attività probatoria del convenuto non importa inversione dell’onere probatorio. — Cass. 18-8-81, n. 4931
La deduzione di prova, da parte di chi non vi sia tenuto, alla stregua dei principi di legge che regolano la prova medesima, non implica di per se inversione volontaria del relativo onere, occorrendo, a tal fine, un’inequivoca manifestazione di volontà, diretta a rinunciare ai vantaggi derivanti da detti principi. — Cass. 25-2-80, n. 1313
La mera conclusione di rimettersi alla giustizia indica soltanto la volontà che la causa venga decisa secondo diritto e non implica inversione dell’onere della prova, né riconoscimento dei fatti dedotti dalla controparte, a meno che un tale significato non sia desumibile dalle deduzioni che sorreggono quella conclusione. — Cass. 19-1-79, n. 398
L’uso della scrittura con funzione probatoria può essere imposto soltanto dalla legge o può derivare da esplicita pattuizione delle parti in deroga al principio della libertà delle forme, ma non può essere imposto, invece, da una norma regolamentare. — Cass. 24-7-71, n. 2479
Un’inversione dell’onere della prova non è giuridicamente configurabile allorquando, per l’accoglimento della domanda, è richiesto l’atto scritto ad substantiam, perché in tal caso il fallimento della prova negativa, che il convenuto si sia offerto di dare, non potrebbe mai risolversi a favore dell’attore, ove costui sia sfornito dell’atto, dal quale la sua pretesa deve trarre fondamento. — Cass. 15-1-62, n. 50