Sentenza 13037/1992
Compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Ricorso avverso il decreto del giudice istruttore – Termine
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, l’ordinanza emessa dal tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore a norma dell’art. 11 della legge 18 luglio 1980 n. 319, integra un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi ed e`, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost., il cui termine, quando sia mancata la notifica prescritta dall’art. 739, secondo comma cod. proc. civ. – applicabile per essere il suddetto provvedimento adottato col rito camerale – è quello annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ..
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-12-1992, n. 13037 (CED Cassazione 1992)