Sentenza 1024/1962
Successione testamentaria – Usufrutto successivo – Sostituzione fedecommissaria
Il divieto dell’usufrutto successivo, ricollegandosi a quello della sostituzione fedecommissaria, e di ordine pubblico, giacche si coordina anche esso all’esigenza di evitare che siano frapposti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l’imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata. Tale divieto trova applicazione anche rispetto ai diritti di uso e di abitazione, in quanto l’art. 1026 cod. civ. richiama espressamente e senza alcuna discriminazione, le norme in tema di usufrutto, tra le quali si inquadra anche l’art. 698 cod. civ., ed in quanto la ratio di questo ricorre anche per i diritti di uso e di abitazione.
Convalida delle disposizioni testamentarie nulle
A norma dell’art 590 cod civ, sono convalidabili anche le Disposizioni testamentarie nulle, contrarie a norme di ordine pubblico, a condizione che il negozio di convalida non risulti anch’esso in contrasto con tali precetti e non sia, quindi, a sua volta nullo, o inidoneo a produrre l’effetto (eliminazione della nullita delle Disposizioni testamentarie) previsto dall’art 590 cod civ. pertanto, sebbene la disposizione testamentaria con cui il de cuius attribuisca l’usufrutto di un immobile ad un determinato soggetto e successivamente ad altra persona gia vivente al momento dell’apertura della successione sia nulla perche in contrasto con il divieto dell’usufrutto successivo, non puo, tuttavia, considerarsi nullo il negozio che, a norma dell’art 590 cod civ, confermi siffatta disposizione, in quanto la legge si limita a vietare che l’usufrutto successivo sia costituito mediante testamento o donazione (salva l’eccezione prevista dall’art 796 cod civ), ma non estende tale divieto agli Atti tra vivi diversi dalla donazione, tra i quali si inquadra il negozio di convalida, ed in quanto non contrasta con l’essenza dell’usufrutto ed il suo carattere di temporaneita la Costituzione o il riconoscimento di un usufrutto successivo in favore di piu persone fisiche gia tutte viventi, qualora a cio si faccia luogo con un negozio inter vivos diverso dalla donazione, giacche in tal caso la durata dell’usufrutto risulta predeterminata e limitata in funzione della durata della vita del piu longevo tra i successivi beneficiari.
Convalida di convalida di una disposizione testamentaria nulla – Donazione o atto di liberalità – Natura giuridica
Il negozio di convalida di una disposizione testamentaria nulla non integra una donazione o un atto di liberalità, in quanto la sua causa e la sua intima essenza va individuata in funzione dell’intento di eliminare la nullità da cui e inficiata la disposizione testamentaria e di conferire ad essa validità ed efficacia. Il negozio di convalida non implica una nuova ed autonoma attribuzione patrimoniale, in quanto questa si verifica in forza della disposizione convalidata.
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-1962, n. 1024 (CED Cassazione 1962)