Sentenza 11635/2021
Pubblico impiego contrattualizzato – Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della decorrenza del termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 4-5-2021, n. 11635 (CED Cassazione 2021)