Ordinanza 11831/2021
Compensi avvocato – Compensi professionali in favore del difensore d’ufficio
Nell’attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell’immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato d’ufficio del giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa a norma dell’art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l’irrilevanza, sul permanere di tale rapporto difensivo, della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva negato i compensi professionali in favore del difensore d’ufficio che, nel garantire il diritto di difesa dell’imputato, aveva impugnato, in sede di legittimità, una decisione a quello sfavorevole).
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-5-2021, n. 11831 (CED Cassazione 2021)