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Cassazione Civile 10202/2023 – Giudizio di appello – Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado – Vizio del procedimento e nullità della sentenza

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Ordinanza 10202/2023

Giudizio di appello – Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado – Vizio del procedimento e nullità della sentenza – Esclusione

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l’efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l’appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-4-2023, n. 10202   (CED Cassazione 2023)

 

 

Rilevato che:

(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 2170-2021 della Corte
d’Appello di Roma, formulando due motivi;

nessuna attività difensiva è svolta da (OMISSIS) Spa e da (OMISSIS), rimasti
intimati;

l’odierno ricorrente aveva citato in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., per
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del
travolgimento alle spalle dall’auto Fiat Panda che era stata parcheggiata senza
freno di stazionamento ed in folle da (OMISSIS);

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1878/2020, riteneva inverosimile la
dinamica dei fatti descritti dall’attore e rigettava la domanda;

la Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia oggetto dell’odierna
impugnazione, ha respinto l’appello, perché ha ritenuto che, non essendo stato
prodotto l’atto di citazione contenente la descrizione delle circostanze di fatto
asseritamente male interpretate dal Tribunale per scelta della parte che non
aveva dedotto lo smarrimento dell’atto né ne aveva chiesto la ricostruzione, la
censura mossa alla sentenza di primo grado era rimasta priva di riscontri, anche
in considerazione del fatto che, con la memoria depositata ex art. 183 VI comma
n. 1 cod.proc.civ., l’appellante si era limitato a richiamare l’atto introduttivo; ha
escluso che la prova documentale agli atti rappresentasse lo stato dei luoghi al
momento del sinistro e comunque che avesse rilevanza probatoria ed ha
precisato che l’escussione del teste non avrebbe potuto fornire la prova delle
modalità del sinistro;

con ordinanza interlocutoria n. 33824/2022 era stata disposta l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS);

l’avvocato Massimo Clemente ha depositato, in data 12 dicembre 2022, la copia
della cartolina di ricevimento della notifica tramite posta del ricorso a (OMISSIS);

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 347 e 168 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3
cod.proc.civ.;

la sua tesi è che la cancelleria avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo di primo
grado e che, avendo avuto conferma per via telematica dell’avvenuta allegazione
del fascicolo d’ufficio di primo grado contenente anche l’atto di citazione di primo
grado, non avesse l’onere di produrre nuovamente atti e documenti già contenuti
nel fascicolo trasmesso;

il motivo va accolto, previa riqualificazione della censura come vizio di
motivazione;

mette conto osservare che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado,
ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità
del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non
determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì,
al più, il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato
che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre
elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati
dalla parte interessata (Cass. 04/04/2019, n. 9498; Cass. 30/03/2022, n.
10164); alla luce della decisione impugnata, dal fascicolo d’ufficio, contenente
la citazione, il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi, anche
in considerazione del fatto che in materia di prova documentale nel processo
civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” comporta
che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo,
costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non
si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive
scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in
prova, come affermato da Cass., Sez. Un., 16/02/2023, n. 4835;

2) con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 115 comma 1° cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3
cod.proc.civ.; non avendo la parte avversa contestato che l’atto di citazione in
giudizio contenesse la narrazione dei fatti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto
ritenere certa la descrizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione;

il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo;

3) va accolto il primo motivo e va dichiarato assorbito il secondo;

4) la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le
spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa
in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in data 28 marzo 2023.