Ordinanza 10367/2021
Liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio
La liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, ove l’accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest’ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).
Violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione
In caso di violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni straordinaria non trova applicazione l’art. 18 st.lav., sicché il lavoratore ingiustificatamente sospeso non ha diritto alla riammissione in servizio, ma solo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d’ingiustificata sospensione.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-04-2021, n. 10367 (CED Cassazione 2021)
Fatti di causa
Ca. Gi. Fo. propose opposizione, ex art 170 dPR 115/02, avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze, adottato dal Giudice presso il Tribunale di Grosseto in dipendenza dello svolgimento dell’opera, quale consulente tecnico, svolta nel procedimento civile, afferente la predisposizione di nuove tabelle millesimali condominiali in corso tra Fr. L.C., L.Ca. srl e Fa. Ma. Co., ritenendo errata la tassazione del suo compenso siccome liquidata dal Giudice del giudizio di merito.
Il Giudice designato presso il Tribunale di Grosseto, nel contraddittorio con i soggetti interessati alla lite civile, ebbe a rigettare l’opposizione, osservando come correttamente fu liquidato il compenso in applicazione congiunta dei criteri ex artt. 12 e 16 Dm 30.5.2002 e come non poteva trovare applicazione il criterio residuale, indicato dal ricorrente, per giunta con tassazione del preteso in misura abnorme rispetto all’entità del lavoro svolto in concreto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Fo. articolando tre motivi.
Fr. L.C. s’è costituito a resistere con controricorso, che ha pure illustrato con nota difensiva, mentre la srl L.Ca. ed il Co. sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
Il ricorso svolto dal Fo. è fondato nei limiti di motivazione.
Con la prima ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza impugnata poiché pronunziata da Giudice diverso dal Presidente del Tribunale o suo sostituto, cui per legge è assegnata funzionalmente la cognizione sulla questione de qua.
Il ricorrente osserva come, invece, il procedimento risulta esser stato assegnato a Giudice diverso dal sostituto del Presidente del Tribunale – deceduto – con dunque violazione delle disposizioni afferenti la stabilita competenza funzionale.
La censura appare inammissibile ex art 360 bis cod. proc. civ. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. su n° 7155/17 – posto che si pone in dissonanza con il consolidato insegnamento reso sul punto da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n° 9879/12, Cass. sez. 1 n° 22292/20, Cass. SU n° 8366/07 -.
Difatti all’interno del medesimo Ufficio giudiziario non può sorgere questione di competenza, bensì di mera irregolarità nella distribuzione degli affari secondo le tabelle organizzative approvate dal Consiglio Superiore, sicché la questione prospettata nel motivo di censura non assume rilevanza alcuna.
Con il secondo messo di impugnazione il Fo. lamenta violazione del disposto ex artt. 12 e 16 del DM 30.5.2002 a disciplina del compenso spettante agli ausiliari del Giudice, in specie i consulenti tecnici, posto che l’incarico a lui affidato non risulta inquadrabile nelle previsioni di dette due norme.
Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità per difetto di motivazione o manifesta illogicità della pronunzia impugnata, posto che il Giudice grossetano ha malamente valutato l’opera professionale da lui espletata e malamente applicata la disciplina afferente la liquidazione del compenso a vacazioni. La seconda censura coglie la testa del chiodo e comporta l’assorbimento della questione agitata nel terzo motivo di ricorso, che attiene specificatamente alla modalità di liquidazione del compenso con il criterio postulato dal ricorrente.
Il Fo. osserva come l’opera professionale assegnatagli con l’incarico affidato dal Giudice del procedimento di merito era in effetti complessa poiché richiedeva la formulazione di una nuova tabella millesimale del condominio e, non già, solo la verifica della correttezza di quello esistente.
Di talché egli dovette procedere a misurazione dei vari spazi necessari all’uopo e quindi procedere alla ripartizione ex novo dei millesimi di comproprietà dei beni comuni tra i titolari degli enti esclusivi.
In effetti con relazione a detta questione l’ordinanza impugnata non porta motivazione, posto che il Giudice designato s’è limitato a ritenere corretto quanto fatto dal Giudice del giudizio di merito, senza illustrare alcunché a sostegno di tale sua statuizione.
Dall’ordinanza impugnata tuttavia si ricava che il compenso risulta liquidato in forza dell’applicazione di due distinte disposizioni portate nel DM 30.5.2002, ossia l’art 12 – afferente indagini in materia di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto ed altro – e l’art 16 – afferente indagini in materia di funzioni contabili amministrative di case, beni rustici ed altro -.
In tal modo la liquidazione risulta effettuata sulla scorta di due voci distinte della tariffa ministeriale come se in concreto gli accertamenti demandati al consulente fossero stati due e, non già, uno solo – Cass. sez. 2 n° 15306/20, Cass. sez. 2 n° 14292/18 -.
In realtà, nella specie, appare dato pacifico che al geom. Fo. fu richiesto di predisporre nuovo piano millesimale del condominio in signoria alle parti della causa di merito, eppertanto l’accertamento richiesto appare unico, anche se implica lo svolgimento di attività d’accertamento interdipendenti tra loro – la misurazione dei vani interessati e l’elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell’individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli enti in signoria esclusiva -.
Di conseguenza è insegnamento, dianzi ricordato di questa Corte Suprema, che anche la liquidazione dell’onorario deve esser unitaria poiché unitario era l’accertamento demandato dal Giudice con il quesito formulato.
In tale ipotesi la liquidazione va effettuata in percentuale se l’attività svolta risulta inquadrabile in una delle specifiche fattispecie disciplinate dalla tariffa ministeriale ex DM 30.5.2002, ovvero se lo sia riconducibile logicamente per estensione analogica – Cass. sez. 2 n° 23418/19, Cass. sez. 2 n° 17685/10 -, ma sempre con riferimento ad una specifica voce tariffaria e, non g cumulativamente a due.
Difatti se l’attività unitaria, per esser adeguatamente inquadrata ai fini della liquidazione del compenso nella tariffa ministeriale deve operarsi richiamo a distinte voci tariffarie, un tanto logicamente dimostra come la concreta attività professionale svolta, in esecuzione dell’incarico affidato dal Giudice, sfugge all’inquadramento analogico in voce specifica della tariffa e quindi deve essere tassato mediante il criterio residuale delle vacazioni.
Di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa al Tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, il quale sulla scorta del principio di diritto dianzi enunciato provvederà a nuovo esame della questione ed anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ.
- Q. M.
Accoglie il ricorso nei limiti di motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Grosseto, altro Magistrato, che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 11 gennaio 2021.