Sentenza 10595/2023
Impugnazione dell’estratto di ruolo – Interesse ad agire – Deposito di documentazione ex art. 372 cpc
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta dal contribuente – volta all’accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20-4-2023, n. 10595 (CED Cassazione 2023)
Art. 100 cpc (Interesse ad agire)
Art. 372 cpc (Produzione di altri documenti in cassazione)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 563 del 2020, la Corte d’appello di
Firenze ha rigettato le impugnazioni, proposte
separatamente e poi riunite, reciprocamente, da una
parte, da (OMISSIS) e, dall’altro, da Agenzia delle
Entrate Riscossione, INAIL ed INPS, avverso la sentenza
di primo grado che, dichiarata la prescrizione delle
cartelle notificate fino a cinque anni prima rispetto alla
data in cui il (OMISSIS) aveva ottenuto un estratto del ruolo,
indicante l’esistenza di diversi avvisi di addebito e di varie
cartelle di pagamento in ragione dell’affermata mancata
notifica degli stessi titoli, aveva rigettato per il resto la
domanda del medesimo tesa ad impugnare tale estratto
di ruolo.
Ad avviso della Corte d’appello, per quanto di interesse in
questa sede, l’impugnazione del (OMISSIS) doveva ritenersi
generica, quanto al motivo relativo al valore di atto di
riconoscimento dell’esistenza del debito attribuito dal
primo giudice alle istanze di rateizzazione; per il resto
l’appello era infondato, perché la contestazione della
conformità all’originale delle riproduzioni informatiche
prodotte per provare l’avvenuta notifica degli avvisi di
addebito e delle cartelle era del tutto generica, cioè non
chiara, circostanziata ed esplicita, e come tale inidonea
ad inficiare l’idoneità probatoria dei documenti prodotti,
come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
nell’interpretare l’art. 2712 c.c. (Cass. n. 17526 del 2016;
Cass. n. 24613 del 2019). Ancora, doveva ritenersi del
tutto generico il motivo relativo alla notifica a mezzo pec
degli altri avvisi di addebito INPS e delle cartelle portanti
i crediti INAIL. La Corte territoriale ha pure rigettato
l’appello, qualificato come incidentale, di Agenzia delle
Entrate Riscossione (ADER) in punto di affermata durata
decennale del termine di prescrizione dei contributi
pretesi e di mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi.
Gli appelli dell’INPS e dell’INAIL, infine, sono stati pure
rigettati perché ritenute carenti di specificità le richieste
di acquisizioni delle istanze di rateizzazioni formulate, ai
sensi dell’art. 210 c.p.c., nei confronti di ADER.
Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base
di sei motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’INPS. L’Inail resiste con
controricorso e propone ricorso incidentale basato su un
motivo. ADER non ha svolto attività difensiva, limitandosi
a rilasciare procura.
Avverso il ricorso incidentale proposto dall’INAIL, resiste
con controricorso incidentale il (OMISSIS) e propone ulteriore
ricorso incidentale condizionato con tre motivi.
La causa, chiamata alla adunanza camerale non
partecipata del 27 ottobre 2022, in considerazione degli
effetti derivanti dalla pubblicazione della sentenza delle
SS.UU. n. 26283 del 2022, è stata rimessa alla pubblica
udienza.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art.
23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in
legge n. 176 del 2020.
Ragioni della decisione
Il ricorrente principale ha proposto i seguenti motivi:
1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), per
violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., relativo
al rigetto del motivo d’appello inerente alle notifiche delle
cartelle mediante posta elettronica certificata.;
2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), in
relazione all’art. 112 c.p.c. per l’omessa decisione
sull’eccezione di inesistenza delle notifiche effettuate
dall’Ente previdenziale e da ADER via posta elettronica
certificata da indirizzi non inseriti nei pubblici registri
(IPA);
3) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per
nullità della sentenza per aver ritenuto notificato l’avviso
di addebito n. 362201700050340000 senza che fosse
stato prodotto alcun documento attestante tale notifica;
4) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per
nullità della sentenza per aver ritenuto notificata la
cartella di pagamento n. 06220130020094840000 senza
che fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di ritorno
della raccomandata informativa;
5) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), per
nullità della sentenza per aver ritenuto notificata la
cartella di pagamento n.362014002128628 senza che
fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di ritorno della
raccomandata informativa
6) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), per
violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216
c.p.c. in relazione al disconoscimento delle scritturazioni
poste sui referti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed
al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli
Enti.
L’Inail ha proposto un unico motivo di ricorso incidentale
con il quale ha denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,
n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto del motivo d’appello
proposto dall’Istituto in punto di prescrizione dei crediti
portati da due cartelle, essendo stata invece dimostrata
l’esistenza di domande di rateizzazione.
I tre motivi del ricorso incidentale condizionato, proposto
dal ricorrente principale, sono relativi: 1) alla violazione
dell’art. 434 c.p.c., nei medesimi termini di cui al primo
motivo del ricorso principale; 2) e 3) ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1 n. 4), per nullità della sentenza per aver
ritenuto notificate le cartelle di pagamento
nn.0622021000330331502 e 06220110027217563,
senza che fosse stata prodotta l’obbligatoria ricevuta di
ritorno della raccomandata informativa.
E’ necessario osservare, prima di procedere alla disamina
dei singoli motivi, che la causa è stata chiamata
all’udienza pubblica in ragione della portata nomofilattica
che assume la decisione alla luce dell’intervento della
sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa
Corte di cassazione e su tale aspetto è stata sollecitata la
discussione tra le parti.
L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla
introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis,
del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021 recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in
subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il
contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di
cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M.
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione.
Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali
secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate
pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art.
12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto
dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito
dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse
alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non
notificata o invalidamente notificata; sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale della predetta norma, in riferimento agli
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con
riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato
nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.);
inoltre, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come
convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici
casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di
per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato
l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa
configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al
momento della decisione; la citata disposizione, dunque,
incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche
nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad
agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito
attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei
termini (istituto applicabile anche al processo tributario),
nel grado di legittimità mediante deposito di
documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di
discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino
all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano
accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti,
che il ricorrente principale ha proposto ricorso al
Tribunale di Lucca “ impugnando l’estratto di ruolo” di cui
era venuto a conoscenza perché recatosi
spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato
l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul
presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle
cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di
ruolo.
Sulla questione della ammissibilità di un’ azione di tale
contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle
Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio
secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020)
in materia di riscossione di crediti previdenziali,
l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il
contribuente deduca la mancata o invalida notifica della
cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista
dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far
valere eventi estintivi del credito maturati
successivamente alla notifica della cartella, in tal caso
prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno
stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto
(anche non preesistente al processo), non superabile se
non con l’intervento del giudice. In particolare, l’interesse
ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte
dell’ente previdenziale dell’avvenuta prescrizione del
credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
Il ricorrente, originario e principale in cassazione, non ha
provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad
agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni
Unite, né in seno al ricorso, né comunque prima dell’inizio
della discussione dell’udienza pubblica, sicché non può
dirsi comprovata la necessaria condizione dell’azione.
E’ evidente che tale conclusione, a cui deve giungersi per
conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n.
26283 del 2022, comporta il necessario superamento di
quanto questa Sezione aveva affermato con la citata
Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità
dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione
dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là
dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo
attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che
siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione
del credito contributivo non soddisfatto.
Va infatti osservato che Cass. SSUU. N.26283 del 2022,
dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12)
dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non
tributari riguardo all’interesse a promuovere azione di
accertamento negativo della sussistenza dei crediti
riportati nell’estratto di ruolo, ha chiarito che nessun
vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto
di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida
notificazione di cartella o intimazione, il debitore può
impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili
registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può
proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il
diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la
minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante
atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque
prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre
opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere
l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione
di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel
sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime
ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà
appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal
primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza
legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché,
tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
In definitiva, il ricorso principale è inammissibile perché
l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed
è quindi priva del necessario interesse ad agire.
Quanto, poi, al ricorso incidentale proposto dall’INAIL,
non può non osservarsi che, a prescindere dalla sua
ammissibilità, sotto il profilo dell’oggetto, in quanto
tardivo, neanche lo stesso è supportato da idoneo
interesse ad impugnare, proprio in conseguenza di
quanto più su affermato in relazione alla posizione del
ricorrente.
Invero, la carenza di interesse ad agire appena affermata
in relazione alla domanda proposta dall’originario
opponente, che elide la possibilità di agire in giudizio per
ottenere l’accertamento negativo del debito contributivo,
con l’effetto di impedire l’ottenimento di ogni effetto
dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto
contributivo, non può non riverberarsi anche sulla
inammissibilità del ricorso incidentale che sottende pur
sempre tale accertamento seppure, con esito opposto a
quello auspicato dal ricorrente originario. Infatti,
l’impugnazione incidentale trae origine dall’esito del
giudizio di merito e non da uno sviluppo del rapporto
contributivo realizzatosi con atti concreti di pretesa di
adempimento del debito.
La novità della citata decisione nomofilattica, resa
successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica
la compensazione delle spese di questo giudizio di
legittimità tra tutte le parti.
P.q.m.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il
ricorso incidentale proposto dall’INAIL, nonché inefficace
l’ulteriore ricorso incidentale proposto da Alessandro
(OMISSIS); dichiara compensate le spese del giudizio di
legittimità tra tutte le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 –
quater dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente
principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per
il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello
stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023.