Sentenza 10656/2021
IVA – Aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa
In tema d’IVA ad aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, l’art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 – che, nel modificare il n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ha identificato gli immobili cui applicare l’imposta agevolata in base alla categoria catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 – pur non potendo applicarsi, sul piano sostanziale, agli atti negoziali anteriori alla data di sua entrata in vigore (13 dicembre 2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace inerente la caratteristica “non di lusso” dell’immobile, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 22-04-2021, n. 10656 (CED Cassazione 2021)