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Cassazione Civile 10689/2023 – A partire dal 1° gennaio 2023 i ricorsi per cassazione devono essere depositati telematicamente

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Ordinanza 10689/2023

A partire dal 1° gennaio 2023 i ricorsi per cassazione devono essere depositati telematicamente

La Sezione Prima civile ha affermato il principio di diritto secondo cui è divenuta operativa, a partire dal 1° gennaio 2023 (in forza della disposizione dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022), la disposizione dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. riguardante l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, sicché dalla predetta data i ricorsi per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, in modalità telematica, salve le eccezioni appositamente specificate. Pertanto, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema”.

Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 20-4-2023, n. 10689

 

 

Fatti di causa

E’ proposto ricorso per cassazione contro il decreto in epigrafe,
che ha respinto la domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
Ragioni della decisione

I. – Il ricorso è stato depositato in modalità non telematica.
Ciò costituisce violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., la cui novità
discende direttamente dall’estensione generalizzata, anche in
cassazione, del processo telematico.

II. – Ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del d.lgs. n. 149 del
2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle
corti d’appello e dinanzi alla corte di cassazione, opera a far data dal 1°
gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma
telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la
disciplina intertemporale, tra l’altro, al titolo V-ter delle disp. att. del
codice di rito:

– “le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e
127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del
Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano
ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di
appello e alla Corte di cassazione”.

III. – Di riflesso a tale previsione è divenuta immediatamente
operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell’art. 196-
quater disp. att. cod. proc. civ. in ordine alla “obbligatorietà del deposito
telematico di atti e di provvedimenti”:

– “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi
compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero,
dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità
giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con
le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti
dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito
dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con
modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti
e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione
attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di
pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del
sistema”.

IV. – La norma ha la funzione – evidenziata pure dalla relazione
illustrativa – di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo
di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente
scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina costì introdotta,
onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli
uffici allo stato esentati dall’applicazione delle norme sul processo
telematico.

V. – Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la
sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l’osservanza
dell’obbligo del deposito telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc.
civ.

Non altrimenti può giustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione
delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non
funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

VI. – Ne segue che, a far data dal 1° gennaio 2023, tutti i ricorsi
per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto
pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla
quale allude l’art. 369 cod. proc. civ., salve le eccezioni appositamente
specificate.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 19 aprile 2023