Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 10715/2023 – Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione del socio di società di persone

Richiedi un preventivo

Ordinanza 10715/2023

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione del socio di società di persone

L’opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all’esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-4-2023, n. 10715   (CED Cassazione 2023)

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione)

 

Rilevato che

(OMISSIS) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la
cassazione della sentenza n. 310 del 2022 della Corte di appello di
Venezia, esponendo che:

– era stato socio accomandante della (OMISSIS)
s.a.s., cancellata dal Registro delle imprese, sciolta senza
liquidazione né distribuzione di attivo;

– aveva ricevuto notifica di un precetto, da parte di
(OMISSIS), in forza di una sentenza di rigetto di
un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti
della suddetta s.a.s.;

– secondo il precettante la titolarità passiva dell’obbligazione
era nata da una clausola contenuta nell’atto di scioglimento
sociale, con cui il deducente accomandante si era assunto i
debiti nei confronti dei creditori sociali;

– si era opposto al precetto deducendo l’erronea
interpretazione della clausola e dunque la carenza di titolo
esecutivo;

– il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, e la Corte di
appello aveva dichiarato tardivo il gravame escludendo
l’applicabilità della c.d. sospensione feriale dei termini;
resiste con controricorso (OMISSIS);

le parti hanno depositato memoria;

Rilevato che

con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1, 3, della legge n. 742 del 1969, e dell’art. 92, r.d. n.
12 del 1941, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di
considerare che, a prescindere dall’intestazione formale, la natura
della domanda afferiva all’interpretazione della clausola
contrattuale di assunzione della responsabilità per i crediti sociali, e
dunque tale oggetto, più che aggiungersi, si sostituiva a quello
della carenza di titolo e del diritto di minacciare e procedere
all’esecuzione;

Considerato che

il ricorso è inammissibile;

la parte ricorrente non allega né documenta se e nel caso
come il Tribunale avesse qualificato l’opposizione;

infatti, per il principio dell’apparenza, il regime
d’impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al
computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla
qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta
in giudizio, quand’anche si contesti quest’ultima (Cass.,
11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in
fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514, Cass.,
03/03/2022, n. 7001, pag. 5);

in mancanza della specificazione e, se necessario,
dimostrazione in ricorso di questo essenziale fatto processuale, non
è possibile decidere, trattandosi di circostanza decisiva;
ne discende la violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.;

il ricorso è comunque inammissibile anche ex art. 360-bis, n.
1, cod. proc. civ.;

l’opposizione del socio avverso il precetto notificatogli dal
creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi
nei confronti della società si configura sempre come opposizione
all’esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell’azione
esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore
sociale di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo (cfr., in un
caso diverso ma corrispondente in termini di principio generale,
Cass., 14/11/2011, n. 23749);

del resto, lo stesso ricorrente finisce per contraddirsi
affermando che l’oggetto della controversia era ed è unico,
attenendo al diritto di procedere esecutivamente quale affermato
nel precetto, sia pure sulla base dell’ermeneutica negoziale in
parola;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte
controricorrente liquidate in euro 5.000,00, oltre a 200,00 euro per
esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 06/02/2023.