Sentenza 10826/2023
Contratto di apprendistato – Forma scritta ad substantiam
Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell’atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l’elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l’acquisizione della qualifica.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 24-4-2023, n. 10826 (CED Cassazione 2023)
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio
disposto con ordinanza di questa Corte n. 15649/2018, ha respinto
la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con la quale
era stata dedotta la invalidità, per difetto dei prescritti requisiti,
formali e sostanziali, dei contratti di apprendistato stipulati con
(OMISSIS) s.p.a.
2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha ritenuto
rispettati in relazione ad entrambi i lavoratori i requisiti formali di
validità del contratto di apprendistato e provato il rispetto degli
obblighi formativi, sia interni che esterni; ha escluso che i rilievi dei
ricorrenti in riassunzione circa il concreto atteggiarsi della
formazione impartita configurassero un grave inadempimento tale
da determinare la mancata formazione, teorica e pratica, ovvero
un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi
prefissati.
3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso
(OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di quattro motivi; la parte
intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 4, d. lgs. n.
276/2003 e dell’art. 19.4. del c.c.n.l. AISA 2007/2010 nonché
dell’art. 1325 cod. civ., censurando, in sintesi, la sentenza
impugnata per avere ritenuto valido il contratto inter partes
nonostante i piani formativi non fossero stati sottoscritti
contestualmente al contratto medesimo; sostiene, inoltre, che i piani
formativi individuali allegati ai contratti di lavoro non contenevano
alcuna concreta e valida individuazione del percorso formativo
ovvero dello specifico programma di formazione attraverso cui si
sarebbe pervenuti alla qualifica ed al bagaglio di conoscenze previste
per la acquisizione della qualifica di Operatore di assistenza .
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 19.4 e 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2010 e/o
degli artt. 1 e 49, commi 4 e 5 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362,
2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.:
censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello
dichiarato e/o ritenuto la nullità dei contratti di apprendistato
nonostante fosse rimasto accertato che ai lavoratori non era stata
garantita la quantità di formazione professionali minima,
inderogabilmente prevista in ciascun anno di rapporto, dalle sopra
richiamate norme della contrattazione collettiva nazionale; deduce
violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto
collettivo in relazione alla possibilità di “sanare” il minor numero di
ore effettuato in un anno con il numero maggiore di ore effettuate
nell’anno successivo.
3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione
e falsa applicazione, nell’interpretazione dell’art. 19.6 del c.c.n.l.
AISA 2007/2011, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ.
e/o all’art. 1370 cod. civ. per avere la Corte di appello utilizzato e
conteggiato, nell’ambito del computo delle 120 ore annue di
formazione professionale, da impartirsi in ciascuno dei tre anni di
durata dell’apprendistato, anche la formazione trasversale esterna
effettuata presso l’ente cd. Capac, nonostante ciò fosse
espressamente escluso dai “piani formativi individuali” (e cioè dagli
accordi individuali disciplinanti il percorso formativo da seguirsi per
giungere alla qualifica di Operatore di Assistenza), ovvero
nonostante tali piani formativi prevedessero tale tipologia di
formazione (generica) solo ed esclusivamente per il primo anno;
sostiene che essendo i piani formativi individuali predisposti dalla
società datrice di lavoro tanto comportava che in ossequio al disposto
dell’art. 1370 cod. civ. gli stessi non potessero che interpretarsi in
favore del lavoratore.
4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2, lett. i) e dell’art.49, comma 5, lett. d) d. lgs. n. 276/2003
censurando la sentenza impugnata per avere conteggiato nel
computo del minimo di formazione annuale di centoventi ore, da
impartirsi in ciascun anno dei tre di apprendistato, anche la
formazione trasversale esterna avvenuta presso l’ente Capac
nonostante tale asserita formazione non risultasse da libretti o
registri formativi dei ricorrenti e non fosse mai stata registrata.
5. È fondato il primo motivo di ricorso.
5.1. La sentenza impugnata ha affermato: a) che non era
rilevante la circostanza che i piani formativi non fossero stati
sottoscritti nello stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto
di assunzione; b) che al numero di ore di formazione interna
risultante dai registri formativi individuali prodotti dalla società
doveva sommarsi, al fine della verifica del rispetto dell’obbligo
formativo, il numero di ore di formazione esterna presso il Capac,
ente accreditato dalla Regione Lombardia; come risultante dal
documento n. 4 prodotto in udienza dalla società, la formazione
esterna nel triennio di apprendistato era di complessive centoventi
ore per (OMISSIS) e di complessive centoventotto ore per (OMISSIS); c)
che tenuto conto di tutti dati acquisiti non si era in presenza della
violazione di un obbligo formativo di entità tale da far ritenere la
sussistenza fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.
5.2. Nello scrutinio delle censure articolate con il motivo in esame
occorre premettere che in tema di apprendistato (così come anche
in tema di contratto di formazione lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984
conv. con modific. nella l.n. 863/19849, che rappresenta la tipologia
maggiormente assimilabile a quella dell’apprendistato
professionalizzante) la dottrina prevalente e la consolidata
giurisprudenza di questa Corte convergono nel delineare una
fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto
prevedente a fronte della prestazione di lavoro l’obbligo datoriale di
corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento
finalizzato all’acquisizione di una specifica qualifica (per il contratto
di apprendistato si vedano da ultimo Cass. n. 17373/2017, Cass. n.
2365/2020, si veda anche Corte Cost. n. 14/1970).
5.3. Questa Corte, in relazione al contratto di formazione e
lavoro, per il quale l’ onere della forma scritta ad substantiam era
stato espressamente previsto dall’art. 8, comma 7, l. n. 407/1990,
ha chiarito che anche per il periodo precedente l’entrata in vigore di
detta legge la forma scritta doveva ritenersi prescritta ad
substantiam e precisato che essa implicava un atto a firma di
entrambi i contraenti anteriore, o al più contestuale, all’inizio del
relativo rapporto, la cui instaurazione non avrebbe giammai potuto
essere frutto di comportamenti concludenti e non era surrogabile da
dichiarazioni unilaterali delle parti ( Cass. n. 3120/2003, Cass. n.
17895/2007). Sulla scorta di tali presupposti in diritto si è ritenuto
che la mancanza di forma scritta determinasse la costituzione fin
dall’origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
5.4. L’art. 49 d. lgs n. 276/2003, che ha introdotto nel nostro
ordinamento il contratto di apprendistato professionalizzante,
ha stabilito, per quel che qui rileva, che esso è disciplinato in base
ai seguenti principi: “a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale”.
Analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e
lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 cit., anche per l’apprendistato
professionalizzante la finalità formativa (rectius, l’acquisizione di una
specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce uno
degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la
sottoposizione ad una disciplina speciale, anche dal punto di vista
formale.
5.5. Pertanto, pur in assenza di specifica previsione
sanzionatoria contenuta nell’art. 49. d. lgs. cit., deve ritenersi che
la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula
di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale
deve necessariamente contenere le indicazioni di cui alla lettera a)
comma 4 dell’art. 49 d. lgs. n. 276/2003, tra le quali il piano
formativo individuale.
5.6. Tanto premesso, il tema specifico posto dal primo motivo
di ricorso è se il piano formativo, fermo il requisito della forma
scritta, nello specifico osservata, possa essere contenuto in un
documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso
contestuale.
5.7. A tale quesito deve essere data risposta negativa, ostando
ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell’art. 49 d. lgs. cit.,
che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la
considerazione che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del
contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende
particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del
lavoratore, nell’ accedere al tipo contrattuale in questione, si formi
sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo
proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della
qualifica alla quale l’apprendistato e finalizzato; in concorrente
profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente
idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta
configurazione del percorso formativo, una volta che il piano
formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale
e non in un documento esterno al contratto.
5.8. La verifica della idoneità delle indicazioni contenute nel
contratto di apprendistato a delineare in termini chiari e precisi il
contenuto dell’obbligo formativo costituisce attività istituzionalmente
rimessa al giudice di merito.
5.9. A tutto quanto sopra consegue l’accoglimento del primo
motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione della decisione
con rinvio al giudice di merito per il riesame della fattispecie alla luce
del principio enunciato.
6. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di
lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche ai fini del regolamento delle spese di lite del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023