Sentenza 10883/2021
Impugnazione del licenziamento – Formalità
Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.(Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato “pdf” contenente la scansione dell’impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).ù
Aziende addette ai pubblici servizi di trasporto soggette al regime previdenziale speciale introdotto dal d.lgs. n. 414 del 1996 – Licenziamento del personale viaggiante ultrasessantenne
Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, soggette al regime previdenziale speciale introdotto dal d.lgs. n. 414 del 1996, non può essere licenziato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 108 del 1990, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne, in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, che manifesti espressamente la volontà di permanere in servizio e di non accedere al pensionamento anticipato.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 23-04-2021, n. 10883 (CED Cassazione 2021)