Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 11059/2016 – Notifica della sentenza effettuata presso la sede provinciale dell’INPS – Decorrenza del termine breve

Richiedi un preventivo

Ordinanza 11059/2016

Notifica della sentenza effettuata presso la sede provinciale dell’INPS – Decorrenza del termine breve

La notifica della sentenza emessa in giudizio di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, instaurato successivamente al 1° aprile 2007, effettuata presso la sede provinciale dell’INPS a norma dell’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto l’accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell’Istituto risponde all’esigenza, nell’interesse dell’utenza, di mettere gli uffici più vicini al privato in condizioni di rispondere con immediatezza ed adeguatezza alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell’ente.

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 27 maggio 2016, n. 11059  (CED Cassazione 2016)

 

 

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto, per mancata tempestiva dimostrazione dei requisiti socio-economici, la domanda di (OMISSIS) intesa al conseguimento dell’assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, ha dichiarato il diritto dell’originario ricorrente alla prestazione in controversia a decorrere dall’istanza amministrativa ed ha condannato l’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori dal giorno della maturazione del diritto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo; la parte intimata ha depositato tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di secondo grado all’istituto previdenziale. Il controricorso è stato successivamente illustrato con memoria.

Nella Relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il consigliere relatore ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio non ritiene di condividere tale proposta in ragione della fondatezza della preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata dalla parte controricorrente.

Si premette che dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è stata notificata all’INPS, in persona del legale rappresentante, presso la sede provinciale dell’Istituto, in (OMISSIS), e si è perfezionata nei confronti dell’ente destinatario in data 9 agosto 2013.

La notifica della sentenza presso la sede provinciale dell’INPS è idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2, ai sensi del Decreto Legge n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Il ricorso introduttivo del giudizio è stato, infatti, depositato il 15 maggio 2007, ed è quindi successivo alla data di subentro dell’INPS nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, data fissata al 1 aprile 2007 dal D.P.C.M. 30 marzo 2007, (pubblicato in G.U. n. 121 del 2007) emanato in attuazione dell’art. 10, comma 2, Decreto Legge n. 203 cit., a mente del quale ” Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire”.

Il Decreto Legge n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, coordinato con la legge di conversione n. 248 del 2005, così recita: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”. Alla suddetta norma il Decreto Legge n. 78 del 2009, art. 20, comma 5, convertito nella L. n. 102 del 2009, ha apportato le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola “anche”; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, sia”; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.”. Con il successivo Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 9, è stato previsto che al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”.

Ritiene il Collegio che il significato normativo della previsione secondo la quale le sentenze emesse nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, devono essere notificate presso la sede provinciale dell’INPS sia quello di conferire a tale notifica la idoneità a determinare il decorso del termine breve di impugnazione.

Ciò in coerenza con l’obiettivo perseguito dal legislatore, all’evidenza inteso ad accentrare presso le sedi provinciali dell’istituto di previdenza, a partire dalla data di esercizio effettivo delle competenze statali trasferite, la gestione del relativo contenzioso giurisdizionale, prevedendo la notifica presso le dette sedi non solo degli atti introduttivi ma anche delle sentenze e di ogni altro provvedimento adottato nei giudizi in oggetto. L’accentramento presso le sedi periferiche dell’INPS della gestione del contenzioso relativo alle competenze statali trasferite appare del resto pienamente giustificata dall’esigenza, nell’interesse dell’utenza, di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere con maggiore immediatezza ed adeguatezza alle richieste giudiziarie evitando inutili passaggi dalla sede centrale dell’ente; appare altresì giustificata dall’esigenza di evitare “ricadute” organizzative eccessivamente gravose sulla sede centrale dell’istituto per effetto del disposto trasferimento di funzioni.

La interpretazione accolta si pone in continuità con precedenti affermazioni di questa Corte.

In particolare Cass. n. 23185 del 2011, in relazione a controversia instaurata in epoca antecedente alla data di trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ha respinto la preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposto decorsi sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello – resa nella contumacia dell’INPS – sul rilievo della inidoneità della stessa, in quanto effettuata presso la sede provinciale e non presso la sede legale dell’istituto, in Roma, a determinare il decorso del termine breve di impugnazione. In tale pronunzia è stato in particolare precisato che il nuovo regime processuale relativo alle notificazioni dettato dal Decreto Legge cit. , art. 10, comma 6, riguarda espressamente gli atti introduttivi proposti a decorrere dal 1 aprile 2007, “sicchè anche la notifica delle sentenze ivi indicata non può che riferirsi a quelle pronunciate in “detti giudizi” (art. 10, comma 6). Essendo stato, nella specie, il giudizio instaurato precedentemente (la sentenza del Tribunale è del 5 luglio 2005), la norma non può trovare applicazione, con la conseguenza che la notificazione della sentenza della corte d’appello di Lecce, pur avvenuta nel 2008, era soggetta alla previgente disciplina, e dunque, rimasto l’I.N.P.S. contumace in quel giudizio, andava effettuata alla parte personalmente (art. 292 c.p.c., comma 4), e cioè alla sede legale dell’Istituto in Roma (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1987 n. 7787), e non già presso la sede provinciale di Brindisi” (Cass. n. 23185 del 2011).

In base a tale precedente, quindi, nei giudizi come quello in oggetto, instaurati a partire dal 1 aprile 2007, la notifica della sentenza di appello, ove effettuata presso la sede provinciale dell’istituto previdenziale., è idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

A tanto consegue in relazione al presente giudizio che il ricorso dell’INPS, proposto in data 7 luglio 2014, risulta all’evidenza tardivo in quanto ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di appello presso la sede provinciale di Brindisi, notificazione perfezionatasi per l’istituto in data 9 agosto 2013.

Il ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile e l’istituto ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso in data 12 maggio 2016, all’esito della riconvocazione della camera di consiglio del 10 marzo 2016.