Ordinanza 11087/2016
Giudizio tributario – Termine semestrale di decadenza del gravame – Individuazione pendenza del giudizio
Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la “pendenza del giudizio” va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già pendente.
Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 30 maggio 2016, n. 11087 (CED Cassazione 2016)
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 124/2013/49, depositata il 28.11.2013 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza resa dalla CTP di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento relativo ad omessi versamenti IRPEF ed IVA nonchè addizionale regionale per l’anno 2006.
Il giudice di appello rilevava che l’appello era stato proposto tardivamente con atto notificato il 6.12.2009, ben oltre il termine di sei mesi decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado, emessa il 24 ottobre 2011, applicandosi al giudizio instaurato con ricorso in primo grado depositato il 6.7.2009 il termine di sei mesi alla stregua del novellato articolo327 c.p.c., valevole per i ricorsi introdotti a partire dal 4.7.2009.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale la parte intimata ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 327 c.p.c., comma 1 come modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17 e articolo 58, l.ult.cit.. Lamenta che la CTR aveva applicato il termine ridotto di impugnazione ad un procedimento iniziato con la notifica del ricorso avvenuta il 16.6.2009, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.
La parte intimata, costituitasi con controricorso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Giova premettere, per una più chiara comprensione della vicenda, che secondo L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17 “…All’articolo 327 c.p.c., comma 1, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”. La L. n. 69 del 2009, articolo 58 dispone poi che “… Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. Coincidente con il 4 luglio 2009, tenuto conto della data di pubblicazione della L. n. 69 del 2009, avvenuta sulla GU n. 140 del 19-6-2009 – Suppl. Ordinario n. 95.
In sostanza, il nuovo quadro normativo introdotto nel corso dell’anno 2009 ha previsto che il più breve termine di impugnazione per la proposizione dell’appello si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
Orbene, deve escludersi che il termine di instaurazione del giudizio tributario vada a coincidere, come prospettato dalla parte controricorrente, con la costituzione del ricorrente in giudizio, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22.
In direzione opposta a tale conclusione depone, infatti, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 20, a cui tenore “Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16.” Deve dunque ritenersi che la previsione contemplata dall’articolo 22 Decreto Legislativo ult. cit. attiene unicamente agli oneri che il ricorrente deve osservare ai fini dell’ammissibilità del ricorso e rappresenta pur sempre un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia già pendente, nemmeno rilevando in senso contrario, il contenuto precettivo di cui all’articolo 18 Decreto Legislativo cit..
In questa direzione, del resto, si è di recente espressa Cass. n. 26535/2014, la quale – occupandosi di una questione nella quale era rilevante l’individuazione della pendenza del giudizio – ha ritenuto, con un percorso motivazionale particolarmente elaborato e convincente che merita di essere integralmente condiviso – in quanto correlato alla sostanziale assimilazione delle modalità di instaurazione del giudizio tributario a quello civile di cognizione ordinaria, che nel giudizio tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 18 e 20 la notifica del ricorso determina la litispendenza.
Sulla base di tali considerazioni, che, diversamente da quanto opinato dalla parte intimata, appaiono estensibili alla vicenda qui in esame muovendo da principi pienamente applicabile alla questione della pendenza del giudizio tributario, la censura esposta dall’Agenzia è fondata, avendo la CTR erroneamente ritenuto che ai fini della pendenza del ricorso introduttivo dovesse considerarsi l’epoca del deposito del ricorso – successiva al 4.7.2009 – e non quella della notifica del ricorso medesimo ad esso anteriore, facendone derivare l’inammissibilità dell’appello ritenendo applicabile il termine di impugnazione entrato in vigore con la L. n. 69 del 2009.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della parte controricorrente, il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c.;
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rimettendo le parti in anzi alla CTR della Lombardia.