Ordinanza 11096/2020
Responsabilità presunta dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. – Prova liberatoria
In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11096 (CED Cassazione 2020)
Art. 2051 cc (Danno cagionato da cose in custodia)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/10/2017 il Tribunale di Perugia, in accoglimento del gravame interposto dalla Provincia di Perugia e in conseguente totale riforma della pronunzia G. di P. Perugia n. 1186 del 2015, emessa da giudice privo di competenza, ha rigettato la domanda originariamente proposta dai sigg. Paolo Guasticchi e Nicoletta Rocchetti, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti dell’allora minore Nicolò Guasticchi, di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 17/6/2009 allorquando, mentre percorreva la S.P. n. 247 -4^ tratto- in direzione S. Egidio-Aeroporto alla guida del proprio ciclomotore, cadeva a causa di «un’anomalia stradale», asseritamente «una voragine esistente nel manto stradale», riportando danni fisici.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg. Nicolò (nel frattempo divenuto maggiorenne) e Paolo Guasticchi propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Provincia di Perugia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1̊ motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2051, 2043 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che, incontestato che il danno sia derivato dalla cosa, il giudice dell’appello abbia rigettato la domanda affermando che la cosa in custodia non presentava intrinseche connotazioni di concreta pericolosità, senza indicare neppure una delle diverse ipotetiche altre cause cui ha ritenuto doversi ascrivere il sinistro de quo.
Lamentano essersi dai giudici di merito alterata la ripartizione dell’onere della prova.
Con il 2° motivo denunziano «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si dolgono non essersi dai giudici di merito considerate le dichiarazioni rilasciate dal sig. Castelli, che ha assistito al sinistro, né quelle del teste Bonifaci, dipendente della Provincia, il quale ha dichiarato che dopo il sinistro in argomento «l’asfalto è stato ripristinato poiché il minore Guasticchi Nicolò era caduto e attribuiva a quella buca l’incidente, quindi abbiamo provveduto in via cautelativa alla riparazione … così riconoscendo … la pericolosità della “cosa” in custodia».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v., Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).
Custodi sono certamente i proprietari, in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Poiché ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz’altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298), va sottolineato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c. integra invero un’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza ( in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto ) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile i né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ( nel caso -come detto- art. 14 CdS ), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto ( v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897 ).
Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).
Si è al riguardo precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in particolare dell’anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche ( v. Cass., 9/6/2016, n. 11802 ) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con Io sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa ( v. già Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234 ); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, 10 co., c.c., cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass., 1°/1/2004, n. 19653 ).
Orbene, nell’affermare che «pur dovendo ritenersi provato l’evento (ossia che Niccolò Guasticchi, all’epoca minore, fosse caduto dal proprio ciclomotore e si fosse ferito ad un ginocchio …), ciò che non risulta invece provato, e che era onere dell’attore provare, è la sussistenza di una anomalia della sede stradale astrattamente idonea a determinare, di per sé, una situazione di pericolo per gli utenti della strada / nonché la ravvisabilità del nesso causale tra l’evento ( e quindi la caduta ) ed una anomalia connotabile nel senso anzidetto ( ossia, una situazione di pericolo che il custode della cosa aveva l’obbligo di eliminare in attuazione del dovere di garanzia sul medesimo incombente )», il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Perugia, in diversa composizione.
Roma, 18/11/2019