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Cassazione Civile 11132/2016 – La notificazione dell’atto di appello, ove l’Inps sia rimasta contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale

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Sentenza 11132/2016


La notificazione dell’atto di appello, ove l’Inps sia rimasta contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale

La notificazione dell’atto di appello, ove l’Inps sia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale e domicilio legale dell’Istituto, mediante consegna della copia dell’atto ad una delle persone indicate nell’art. 145 c.p.c., non assumendo rilievo l’art. 44, comma 1-bis, della l. n. 30 del 1997, che limita la notifica presso la struttura territoriale dell’ente a specifici e diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame attesa la finalità, propria della norma, di agevolare una rapida risposta alla richiesta giudiziaria del privato, non ravvisabile nelle ipotesi di atto destinato alla prosecuzione di un processo già instaurato.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 30 maggio 2016, n. 11132  (CED Cassazione 2016)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La Corte d’appello di Bari, investita dell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari che, in sede di opposizione a cartella esattoriale avanzata da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dell’Inps e notificata ad istanza di (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato improcedibile il ricorso, con ordinanza del 25/9/2007 disponeva la rinotifica all’Inps, contumace in primo grado, dell’atto d’appello, già notificato presso la sede periferica, presso la sede centrale e nel domicilio legale dell’Istituto, in persona del Presidente che ne ha la legale rappresentanza, assegnando all’appellante (OMISSIS) S.p.a. il termine di 40 giorni per l’adempimento. L’appellante provvedeva alla notificazione in data 7-11 febbraio 2009, oltre il termine perentorio concesso. Quindi, a seguito di eccezione di tardività da parte dell’Inps, con sentenza del 25/5/2009 dichiarava l’estinzione del giudizio di gravame ai sensi degli articoli291 e 307 c.p.c..
  2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) S.p.A., sulla base di un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso. (OMISSIS) s.p.a, già (OMISSIS) s.p.a., è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. La società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e dell’articolo 12 preleggi, in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 3. Contesta l’interpretazione del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30. Rileva che il comma 1 bis della disposizione richiamata dispone che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione devono essere notificati “presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”; che correttamente, pertanto, attenendosi al precetto esposto, aveva provveduto alla notifica con le modalità indicate, essendo l’atto diretto a introdurre il giudizio d’appello e quest’ultimo un giudizio di cognizione.
  2. Il ricorso è infondato. Secondo la previsione dell’articolo145 c.p.c., comma 1, ove l’Inps sia rimasto contumace in primo grado, la notificazione dell’atto d’appello deve eseguirsi a (OMISSIS), nella sede centrale e domicilio legale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o mediante consegna della copia dell’atto ad una delle altre persone indicate nello stesso articolo 145, essendo invece invalida la notifica eseguita presso una sede provinciale dell’Istituto (cfr. Cass. 21 ottobre 1987, n. 7787; id. 23 marzo 2005, n. 6226).
  3. Si tratta di una regola, come da questa Corte già precisato (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. N 28221; id. 26 maggio 2009, n. 12116), non contraddetta dalla previsione di cui della L. n. 30 del 1997, comma 1 bis, come modificato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44 (conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003), che, prescrivendo che taluni specifici atti processuali – cioè, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro – debbano essere notificati presso la struttura territoriale dell’ente previdenziale, non vi comprende l’atto di appello. Quest’ultimo, infatti, essendo destinato non già all’instaurazione di un nuovo processo, ma alla prosecuzione in una fase processuale ulteriore (di secondo grado) di un processo già instaurato, non è in nessun modo assimilabile all’atto introduttivo del giudizio di cognizione (nello stesso senso, ancorchè specificamente in tema di notificazione della sentenza, Cass. 22616 del 3/10/2013, rv 627987: In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, a (OMISSIS), nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma. Nè assume rilievo la disposizione di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, comma 1 bis convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 10, comma 6, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza).
  4. Deve convenirsi, come già evidenziato dalla sentenza da ultimo citata, che scopo della norma richiamata è quello di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti, scopo evidentemente non ravvisabile quando si tratti di valutare, sulla base di una sentenza già resa e di un materiale istruttorio già acquisito agli atti di causa, la condotta processuale da adottare a seguito di impugnazione.
  5. In relazione al caso trattato, inoltre, non assume rilevanza la disposizione di cui della L. 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 10, comma 6, la quale non interviene a immutare le disposizioni di carattere generale, ma concerne una deroga specificamente disposta in tema di invalidità civile, insuscettibile di applicazioni al di fuori dell’ambito della materia cui è destinata.
  6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, liquidate In Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti di (OMISSIS) S.p.A..