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Cassazione Civile 11157/2016 – Abbandono in sede di precisazione delle conclusioni di alcune domande – Riproposizione in un separato giudizio

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Sentenza 11157/2016

Abbandono in sede di precisazione delle conclusioni di alcune domande – Riproposizione in un separato giudizio

L’abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d’azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30 maggio 2016, n. 11157 (CED Cassazione 2016)

 

 

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2004, (OMISSIS) – già unita in matrimonio con (OMISSIS) in regime di comunione legale – conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento l’ex marito e chiedeva accertarsi e dichiararsi che essa attrice era proprietaria, nella misura del 50%, dell’unità abitativa costituita dalla p.m. 4 della p. ed. 1260 CC Cognola, assegnata al (OMISSIS) dalla cooperativa (OMISSIS) in costanza di matrimonio ed intavolata a suo esclusivo nome, domandando la divisione del cespite e la condanna del convenuto al risarcimento danni, per l’esclusiva utilizzazione dell’intera porzione immobiliare dalla data di emanazione del provvedimento presidenziale nell’ambito del procedimento di separazione. Nell’ipotesi di accertata indivisibilità dell’immobile, l’attrice chiedeva la corresponsione di una somma corrispondente al valore della quota immobiliare di proprietà della stessa o la vendita del cespite.

Il convenuto si costituiva, resistendo. In particolare deduceva l’inammissibilità della domanda svolta dall’attrice in via principale, in quanto già avanzata in altro giudizio (iniziato con atto di citazione del 26 novembre 1990 dopo la separazione giudiziale) e rinunciata in corso di causa, così come accertato dal Tribunale e dalla Corte d’appello, con decisione passata in giudicato. Eccepiva in ogni caso la prescrizione dei diritti fatti valere dall’attrice. In via subordinata domandava l’assegnazione dell’immobile per intero ad esso convenuto, con addebito per l’eccedenza.

Il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva n. 31 del 2008, rigettava le eccezioni preliminari di giudicato e di prescrizione, dichiarava l’attrice comproprietaria nella misura del 50% dell’immobile de quo e ordinava la rimessione della causa sul ruolo. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale venivano svolte due consulenze tecniche d’ufficio, il Tribunale, con sentenza n. 671 del 2009, definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento della comunione dell’immobile, assegnava al (OMISSIS) la quota indivisa di proprietà dell’attrice, previo pagamento alla stessa dell’importo di Euro 210.475, e condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di Euro 16.000, oltre interessi a titolo di indennizzo per mancato godimento dell’immobile.

2. – La Corte d’appello di Trento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 luglio 2011, ha respinto l’appello principale del (OMISSIS) e l’appello incidentale della (OMISSIS).

La Corte d’appello:

– ha evidenziato che la rinuncia alla domanda fatta nel precedente giudizio dal procuratore della parte non osta alla riproposizione della domanda nel nuovo giudizio;

– ha ritenuto le eccezioni di prescrizione sollevate dal convenuto non idonee a paralizzare la pretesa dell’attrice, riguardante l’accertamento della comproprietà del bene immobile di cui è causa, trattandosi di azione imprescrittibile ex articoli 948 e 2934 c.c.;

– ha escluso il diritto dell’ex marito al rimborso delle spese relative a mutui contratti per l’acquisto del bene caduto in comunione;

– quanto alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha ritenuto la quantificazione operata dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze della c.t.u. congrua e correttamente fondata sulla documentazione in atti;

– ha condiviso la scelta relativa al valore dell’immobile compiuta dal Tribunale.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Elvio (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2011, sulla base di quattro motivi.

L’intimata (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c.) il ricorrente in via principale sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della domanda, nuovamente proposta dalla (OMISSIS) nel presente giudizio, prendendo atto che la medesima domanda era stata espressamente rinunciata in altro procedimento, così come accertato e dichiarato dalla precedente sentenza n. 134/2000 della Corte di appello, passata in giudicato.

Il secondo mezzo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c., nel suo testo ante riforma del 1995, ora articolo 183 c.p.c.) sostiene che la domanda era stata rinunciata e che tale avvenuta rinuncia ha definitivamente estinto l’azione con ogni conseguenza in relazione al presente giudizio.

Con il terzo motivo (contraddittoria, illogica o comunque carente motivazione) il ricorrente in via principale si chiede come una domanda rinunciata, che per espressa disposizione normativa implica l’estinzione dell’azione non permettendo la riproponibilità della domanda rinunciata, possa poi, sulla base di valutazioni di fatti successivi (sentenza di appello n. 134/2000), far rivivere una azione estinta e rendere nuovamente proponibile la domanda.

1.1. – I tre motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondati.

Dal testo della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 134 del 2000, con la quale è stato definito il precedente giudizio inter partes, emerge che: (a) con l’atto di citazione in primo grado, introdotto il 26 gennaio 1990, (OMISSIS) aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di comproprietà dell’immobile e, in via subordinata, la determinazione dell’ammontare del proprio credito con condanna del (OMISSIS) al pagamento della corrispondente somma; (b) all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Trento, tenutasi il 7 dicembre 1994, il procuratore della (OMISSIS) concludeva “nel merito come in atto di citazione in via subordinata”; (c) il Tribunale di Trento, con la sentenza in data 17 febbraio 1997, ha ritenuto rinunciata per implicito la domanda proposta in via principale a fronte di una così specifica formulazione delle conclusioni; (d) la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado, rilevando; (d1) che il difensore ha il potere di rinunciare a singoli capi della domanda e di meglio articolare le conclusioni senza bisogno di forme rigorose e quindi di uno specifico mandato di parte; (d2) che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della domanda precedentemente formulata implicava una presunzione di abbandono della domanda stessa, e che nel caso in esame non solo le due domande erano del tutto autonome (talchè la scelta del difensore di optare per una anzichè per entrambe non appare contraddittoria), ma non vi erano elementi dai quali desumere con certezza una diversa contraria volontà della parte.

Così ricostruita la vicenda processuale nel precedente giudizio, si tratta di stabilire se l’abbandono, in quel giudizio, della domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, conseguente alla mancata riproposizione della stessa nelle conclusioni definitive rassegnate in primo grado dal difensore dell’attrice, abbia un’incidenza sul diritto sostanziale fatto valere, ostativa alla possibilità per la parte di ottenerne la tutela con l’esercizio dell’azione in un successivo processo.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Invero, l’abbandono di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni ha esclusivamente un effetto processuale, restringendo il thema decidendum ed impedendo al giudice di decidere su tale domanda non espressamente riproposta, ma non pregiudica nè il diritto sostanziale nè il diritto di azione; non è pertanto precluso alla parte, che non vi abbia esplicitamente rinunciato, di riproporre quella domanda successivamente in separato giudizio (Cass., Sez. 3, 12 settembre 1963, n. 2478; Cass., Sez. 1, 27 maggio 1964, n. 1325).

2. – Con il quarto motivo il (OMISSIS) si duole della carente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e dell’omessa pronuncia, con violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.. Il ricorrente ribadisce che è pacifica la violazione dell’articolo 2945 c.c. e dell’articolo 2934 c.c., riproponendo le argomentazioni in proposito già svolte in sede di merito con riguardo alla: prescrizione del diritto della (OMISSIS) ad impugnare il contratto con il quale la cooperativa ha assegnato l’immobile per cui è causa ad uno solo dei coniugi; prescrizione del diritto alla regolamentazione dei rapporti relativi alla comunione legale tra i coniugi; prescrizione del diritto a contestare l’intavolazione della proprietà della p.m. 4 della p. ed. 1260 C.C. Cognola; prescrizione del diritto a chiedere il ristoro dei pretesi danni per l’utilizzo dell’intera porzione materiale da parte del convenuto.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere confermato la reiezione, operata dal Tribunale, delle eccezioni preliminari, “senza alcuna motivazione o con motivazione del tutto carente ed in ogni caso contraddittoria”; e censura che non vi sia stata alcuna pronuncia “sul motivo di impugnazione con il quale parte (OMISSIS) lamentava che alcune delle eccezioni dal medesimo formulate non fossero neppure state considerate dal primo giudice”.

Il ricorrente, tuttavia, non considera che la Corte di Trento ha preso espressamente in esame il motivo di appello, rilevando che nessuna delle eccezioni preliminari di prescrizione è meritevole di accoglimento e idonea a paralizzare la pretesa dell’attrice, la quale riguarda l’accertamento della proprietà del bene immobile di cui è causa, trattandosi di azione imprescrittibile ex articoli 948 e 2934 c.c..

Il ricorrente, nel suo motivo di ricorso, non si confronta adeguatamente con questa ragione della decisione, ma si limita a riproporre la censura articolata con l’atto di appello.

3. – Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

4. – Il ricorso principale è rigettato.

L’esame del ricorso incidentale è assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.