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Cassazione Civile 11183/2016 – Assegno di divorzio in favore del coniuge corrisposto in un’unica soluzione – Esclusione deducibilità

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Ordinanza 11183/2016

Assegno di divorzio in favore del coniuge corrisposto in un’unica soluzione – Esclusione deducibilità

In tema d’IRPEF ed ILOR, l’art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973 (oggi confluito nell’art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986) non consente la deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all’ex coniuge, come affermato dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 30 maggio 2016, n. 11183  (CED Cassazione 2016)

 

 

CONSIDERATO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di (OMISSIS) di cartella portante IRPEF ed ILOR per l’anno 2005, la Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso la decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, riteneva, per quello che ancora qui rileva, che l’importo versato, quale assegno divorzile, fosse deducibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 1, lettera g, come trasfuso nell’attuale articolo 1 del D.P.R..

Il Giudice di appello riteneva che detta norma fosse suscettibile di interpretazione estensiva, atteso che, come evincibile dalle disposizioni della legge sul divorzio, non vi era distinzione concettuale tra l’assegno divorzile periodico e l’assegno una tantum, salvo che per le modalità di erogazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

RITENUTO IN DIRITTO

  1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 10(oggi confluito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 1) e della L. n. 878 del 1970, articolo 5 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, ai fini dell’ILOR ed in particolare della non deducibilità, non vi era distinzione concettuale tra l’assegno divorzile periodico e l’assegno una tantum, salvo che per le modalità di erogazione.
  2. La censura è fondata. Le pronunce (Cass. n. 11437/1999; id. n. 16462/2002) citate a conforto dalla ricorrente sono state, infatti, di recente ribadite da questa Corte (sentenza n. 9336/2015) la quale, anche alla luce delle ordinanze della Corte Costituzionale n.ri 383 del 2001 e 113 del 2007, ha, tra l’altro, rilevato che la disposizione in esame (articolo 10, comma 1, lettera c, TUIR) non consente una diversa interpretazione, nel senso di comprendere nella sua portata applicativa l’assegno corrisposto al coniuge: ciò non solo e non tanto perchè trattasi di norma latu sensu agevolativa me perchè l’assegno periodico e l’assegno una tantum costituiscono due distinte forme di adempimento dell’obbligo posto a carico di un coniuge, differenti quanto a natura giuridica, struttura e finalità (e il fatto che l’assegno venga rateizzato non incide, ovviamente, su dette connotazioni).
  3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della toscana anche per il regolamento delle spese processuali.